IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con  decreto  direttoriale  n.
      290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
      72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 11;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11
VISTA  la deliberazione del Consiglio direttivo in data 5 luglio 1996
      con   cui   e'   stato    approvato    il    regolamento    per
      l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' generale della
      Scuola;
VISTI in particolare gli artt. 6, 9 e 59 dello Statuto;
ATTESO che il testo del regolamento e' stato sottoposto al  controllo
      del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
      tecnologica ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 e art. 7,  comma
      9,  della  legge  n.  168/1989  sopracitata,  come  da  nota di
      trasmissione n. prot. 7144 in data 15 luglio 1996;
ATTESO altresi' che,  ai  sensi  dei  citati  articoli,  il  Ministro
      esercita  il  controllo  di  legittimita'  e di merito entro il
      termine perentorio di 60 giorni, decorsi i quali, senza che  il
      Ministro   si  sia  pronunciato,  il  regolamento  puo'  essere
      emanato;
ACCERTATO che i termini di cui sopra sono decorsi senza che  via  sia
      stata la pronuncia del Ministro;
                               DECRETA
      E'  emanato il seguente regolamento denominato "Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale".
   E' disposta l'affissione all'Albo Ufficiale della Scuola.
   E' disposto altresi' l'invio del regolamento per la  pubblicazione
al  Ministero  di  grazia  e giustizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  e  al  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica   e  tecnologica  per  la  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale.
                               CAPO I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1
                              Finalita'
   1. Il presente regolamento disciplina la gestione  amministrativo-
contabile  e  finanziaria  della Scuola Normale Superiore di Pisa, in
attuazione dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989,  n.  168,  e  dello
Statuto della Scuola.
   2.  L'azione  amministrativa della Scuola e' diretta ad assicurare
il perseguimento delle sue finalita' istituzionali.
                               Art. 2
                        Strutture di gestione
   1. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Scuola
si realizza  mediante  le  strutture  amministrative  centrali  e  le
strutture  di  cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto. Esse operano
nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
                               Art. 3
                   Strumenti e criteri di gestione
   1.  Strumenti   per   la   gestione   amministrativo-contabile   e
finanziaria sono il bilancio annuale della Scuola e i bilanci annuali
delle  strutture  di  cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto, formulati
sulla base delle previsioni e  degli  obiettivi  indicati  nel  Piano
pluriennale  di  sviluppo e nel Programma annuale di attivita' di cui
agli artt. 6 e 9 dello Statuto.
   2. I bilanci si conformano ai principi generali di  universalita',
integrita',   unita',   veridicita'  e  dell'equilibrio  finanziario.
Quest'ultimo puo' essere ottenuto  anche  mediante  utilizzo  di  una
quota dell'avanzo di amministrazione presunto, relativo all'esercizio
precedente, quota che e' utilizzabile fin dal 1 gennaio.
   3.  E'  vietata  qualsiasi  gestione  di  fondi  al  di  fuori del
bilancio. E' altresi' vietato qualsiasi atto di  gestione  che  abbia
per  oggetto  somme  eccedenti  i limiti degli stanziamenti contenuti
nelle unita' elementari del bilancio,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 19, comma 6.
   4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare.
   5.  La  gestione  finanziaria della Scuola e' unica e si svolge in
base a un unico bilancio  di  previsione;  a  esso  sono  allegati  i
bilanci di previsione delle strutture di cui agli artt. 20 e 21 dello
Statuto.
                               CAPO II
                               BILANCI
                     SEZIONE I - Norme generali
                               Art. 4
       Contenuto e struttura dei bilanci annuali di previsione
   1.  Il bilancio di previsione della Scuola e' formulato in termini
finanziari di  competenza.  Esso  indica,  per  ciascun  capitolo  di
entrata e di spesa, le entrate che si prevede di accertare e le spese
che  potranno  essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso
si riferisce.
   2.  Il  bilancio annuale di previsione delle strutture di cui agli
artt. 20 e 21 dello Statuto e' formulato  in  termini  finanziari  di
cassa   ed  espone  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
riscuotere e delle spese che  si  prevede  di  pagare  nell'esercizio
finanziario.  Per  le  entrate  le  previsioni debbono essere certe o
ragionevolmente  attendibili  e  specificamente  motivate,  anche  in
relazione  a  quote  parti  di  crediti  riscuotibili  negli esercizi
futuri; per  le  spese  le  previsioni  devono  essere  formulate  in
relazione  a  programmi  definiti e alle concrete capacita' operative
con riferimento al periodo considerato.
   3. I bilanci annuali si suddividono  in  due  sezioni:  entrate  e
spese.  Ognuna  delle due sezioni si suddivide in titoli, categorie e
capitoli, che sono successive articolazioni relative alla provenienza
delle entrate e alla destinazione delle spese in corrispondenza  alle
attribuzioni funzionali.
   4.  L'unita'  elementare dei bilanci e' il capitolo. Ogni capitolo
raggruppa entrate omogenee per provenienza  o  finalizzazione  ovvero
spese omogenee per destinazione funzionale.
   5.  Per  la sezione delle spese il capitolo e' suscettibile di una
disaggregazione a fini conoscitivi per articoli, anche su  differenti
livelli,  che  individuano  le  poste  utili  per  la  gestione  e la
rendicontazione dei costi per eventuali centri di costo.
   6. Al bilancio annuale di previsione della Scuola e'  allegato  un
bilancio di previsione gestionale per centri di costo al solo fine di
consentire  la  rilevazione,  l'analisi  e  il  controllo  dei  costi
riconducibili alle attivita' dei centri stessi.
                               Art. 5
                          Fondi di riserva
   1. Nel bilancio annuale della Scuola e nei bilanci  annuali  delle
strutture e' iscritto, in apposito capitolo tra la parte corrente, un
fondo  di  riserva, destinato all'aumento dello stanziamento di altri
capitoli  di  spese  nel  corso  dell'esercizio   finanziario,   alla
creazione  di stanziamenti di nuovi capitoli delle spese qualora cio'
si rendesse necessario.
   2. L'ammontare dello stanziamento su tale capitolo non puo' super-
are il dieci per cento del totale delle spese previste in bilancio.
   3.  Il  prelevamenti  dal  fondo  di  riserva  sono  disposti  dal
Direttore o dai responsabili della gestione, delle strutture autonome
con  provvedimenti  sottoposti  alla  ratifica,  rispettivamente, del
Consiglio direttivo o del Consiglio della struttura stessa.
   4. Sul capitolo di cui al presente  articolo  non  possono  essere
emessi mandati di pagamento.
                               Art. 6
                        Variazioni ai bilanci
   1.  Nel  caso  in  cui,  nel corso della gestione finanziaria, gli
stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti
alle  effettive  esigenze,  il  Consiglio  direttivo   adottera'   le
opportune  variazioni  di bilancio tenuto conto anche delle eventuali
esigenze prospettate dalle strutture autonome.
   2.  Le  proposte  di  assestamento  di  bilancio  dovranno  essere
corredate  dal  parere  preventivo  della  commissione bilancio e del
collegio dei revisori dei conti; esse sono  presentate  al  Consiglio
direttivo dal Direttore con motivata relazione.
   3. In caso di necessita' e di urgenza le variazioni possono essere
disposte con provvedimento del Direttore, da sottoporre alla ratifica
del  Consiglio  nella  prima  adunanza  successiva  e  da  portare  a
conoscenza del collegio dei revisori dei conti.
   4. Nessuna variazione di bilancio nella  parte  delle  spese  puo'
essere  adottata  dopo  il  30  novembre;  fanno  eccezione  le spese
obbligatorie o quelle per le quali dal mancato pagamento  deriverebbe
un danno all'amministrazione.
   5.  Le  variazioni  per  nuove  o  maggiori spese possono proporsi
soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
   6. Sono vietati gli storni tra residui, tra residui e competenze e
viceversa, tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione.
   7. Le variazioni di bilancio connesse ad accertamenti  di  entrate
strettamente  finalizzate  che  pervengono  nel  corso dell'anno sono
disposte  d'ufficio  e  direttamente  assegnate   al   corrispondente
capitolo  di  spesa.  Di  dette  variazioni  e' data comunicazione al
Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.
   8. Qualora le  variazioni  al  bilancio  della  Scuola  comportino
maggiori  assegnazioni  alle strutture autonome i rispettivi Consigli
provvederanno,  su  proposta  del  responsabile  della  gestione,  al
relativo assestamento di bilancio.
      SEZIONE II - Bilancio annuale di previsione della Scuola
                               Art. 7
             Bilancio annuale di previsione della Scuola
   1.  Il  bilancio  di  previsione  della  Scuola, formulato secondo
principi di cui alla sezione precedente, presenta  come  prima  posta
dell'entrata  e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente
a quello cui il preventivo si riferisce.
   2.  Nella  delibera  di  approvazione  del  bilancio preventivo il
Consiglio direttivo deve esplicitare le  linee  programmatiche  della
gestione   finanziaria   per  l'esercizio  a  cui  si  riferisce;  in
particolare,  nell'ipotesi  di  disavanzo   presunto   il   Consiglio
direttivo  deve  indicare nella delibera di approvazione del bilancio
preventivo i criteri adottati per assorbire detto disavanzo.
   3. Nel  caso  di  maggior  accertamento  in  sede  consuntiva  del
disavanzo   di   amministrazione,  rispetto  a  quello  presunto,  il
Consiglio direttivo  deve  deliberare  i  provvedimenti  necessari  a
eliminare gli effetti di tale scostamento.
   4.  Al  bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del presunto
avanzo o disavanzo di amministrazione al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
   5.  Le  entrate  corrispondenti  a  trasferimenti  dai  fondi  del
Ministero dell'universita' vengono iscritte in bilancio, in  caso  di
mancanza  di formale comunicazione della loro entita', in misura pari
a quelle assegnate per l'esercizio finanziario precedente.
                               Art. 8
         Avanzo di amministrazione del bilancio della Scuola
   1. L'avanzo di amministrazione  del  bilancio  della  Scuola  puo'
essere determinato da:
a) somme derivanti da economie di gestione;
b) somme non utilizzate su finanziamenti finalizzati.
   2.  Il  Direttore  amministrativo,  al  1 gennaio di ciascun anno,
provvede a riassegnare le somme di cui al  punto  b)  del  precedente
comma  ai corrispondenti capitoli nel bilancio di competenza, dandone
comunicazione al Consiglio direttivo nella seduta successiva.
   3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  relative a
stanziamenti  in  conto  capitale   non   impegnati   alla   chiusura
dell'esercizio  possono  essere  riportate,  previa deliberazione del
Consiglio  direttivo,  nel  conto  delle  competenze   dell'esercizio
successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.
                               Art. 9
             Classificazione delle entrate e delle spese
   1.  Le entrate del bilancio annuale della Scuola sono classificate
nei seguenti titoli:
Titolo I    Entrate contributive
Titolo II     Entrate  per  trasferimenti  dai  fondi  del  Ministero
            dell'universita'
Titolo III  Entrate derivanti da altri trasferimenti
Titolo   IV      Entrate  per  alienazione  di  beni  patrimoniali  e
            riscossione di crediti
Titolo V    Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI   Entrate diverse
Titolo VII  Partite di giro e contabilita' speciali
   2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I    Spese correnti
Titolo II   Spese in conto capitale
Titolo III  Trasferimenti a strutture autonome
Titolo IV   Estinzione di mutui e anticipazioni
Titolo V    Partite di giro e contabilita' speciali.
   3. Nell'ambito  di  ciascun  titolo  le  entrate  e  le  spese  si
ripartiscono   in  categorie,  secondo  la  natura  economica,  e  in
capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
                               Art. 10
    Procedura e scadenza per la predisposizione e l'approvazione
               del bilancio di previsione della Scuola
   1. Entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  i  responsabili  delle
strutture  di gestione autonoma e dei laboratori e i responsabili dei
servizi amministrativi e tecnici della Scuola devono  trasmettere  al
Direttore  amministrativo  le  linee  programmatiche di attivita' per
l'esercizio finanziario successivo e il relativo piano di spesa.
   2. Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie  per  la
realizzazione   dei   programmi   e  delle  attivita'  di  rispettiva
competenza con indicazione delle eventuali entrate previste.
   3. Il progetto di  bilancio  annuale  e  lo  schema  di  relazione
illustrativa  di  accompagnamento  sono predisposti, sulla base delle
indicazioni contenute nel Programma annuale di attivita' della Scuola
e  delle  proposte  di  cui  al  comma  precedente,   dal   Direttore
amministrativo,   coadiuvato   dal   responsabile   dell'ufficio   di
ragioneria, e presentati al Direttore entro il 30 settembre,  che  li
trasmette  corredati  delle  sue  eventuali  osservazioni entro il 10
ottobre alla commissione bilancio e al collegio dei revisori  per  la
formulazione dei relativi pareri.
   4.  Il  Direttore,  entro  il 30 ottobre, sottopone il progetto di
bilancio annuale, unitamente alla relazione del collegio dei revisori
e al parere della commissione bilancio, al Consiglio  direttivo,  che
lo approva entro il 15 novembre.
   5.  Entro  il  successivo  31  dicembre  il  bilancio  annuale e i
relativi allegati sono comunicati  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica.
     SEZIONE III - Bilanci annuali di previsione delle strutture
              autonome
                               Art. 11
       Bilanci annuali di previsione delle strutture autonome
   1.  I  bilanci  annuali  delle strutture di cui agli artt. 20 e 21
dello  Statuto  indicano  le  entrate  risultanti  dai  trasferimenti
previsti  nel bilancio annuale della Scuola e le altre entrate di cui
all'art. 15, comma 2, nonche' gli stanziamenti inerenti alle spese di
pertinenza delle strutture stesse.
   2. Tra  le  entrate  e'  iscritto  come  prima  posta  l'ammontare
presunto  dell'avanzo  finanziario di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce. Nella  destinazione  delle  spese  deve
comunque   essere   garantito   il  rispetto  dell'eventuale  vincolo
derivante dalla finalizzazione delle entrate.
   3.  Gli  stanziamenti   di   spesa   derivanti   da   assegnazioni
finalizzate,  ove  non  esauriti  e ancora disponibili, devono essere
iscritti nei bilanci successivi fin tanto che permanga il vincolo  di
destinazione.
                               Art. 12
             Classificazione delle entrate e delle spese
   1.  Le  entrate  dei  bilanci  annuali delle strutture di cui alla
presente sezione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I    Entrate da trasferimenti dal bilancio dell'ateneo
Titolo II   Entrate da altri trasferimenti
Titolo III  Entrate diverse
Titolo IV   Partite di giro
   2. Le spese dei  bilanci  annuali  delle  strutture  di  cui  alla
presente sezione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I    Spese generali della struttura
Titolo II   Spese di supporto per l'attivita' didattica e di ricerca
Titolo III  Spese diverse
Titolo IV   Partite di giro
                               Art. 13
  Procedimento per la formazione dei bilanci di previsione annuali
                      delle strutture autonome
   1.  Sulla  base  del  bilancio  annuale,  approvato  dal Consiglio
direttivo, e delle indicazioni contenute nei piani di  attivita',  il
responsabile    della    gestione,    coadiuvato    dal   funzionario
amministrativo per la parte tecnica, predispone il bilancio  annuale,
accompagnato  da  una apposita relazione illustrativa, e lo sottopone
al Consiglio della struttura, che lo approva entro il 30 novembre.
   2. I bilanci annuali di cui alla  presente  sezione,  accompagnati
dalle relative relazioni illustrative, sono inviati al Direttore, che
provvede  a  consolidarli  insieme  al  bilancio annuale della Scuola
dandone comunicazione al Consiglio direttivo.
                              CAPO III
                        GESTIONE FINANZIARIA
                               Art. 14
                     Accertamento delle entrate.
   1. La  gestione  delle  entrate  avviene  attraverso  le  fasi  di
accertamento e di riscossione.
   2.  L'entrata  e' accertata quando la Scuola appura la ragione del
suo credito e la persona debitrice  ed  e'  iscritta  nei  rispettivi
capitoli  di  bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per
l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.
   3. L'accertamento delle  entrate  avviene  sulla  base  di  idonea
documentazione  e  da'  luogo ad annotazioni nelle apposite scritture
con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
   4. Si prescinde dall'accertamento in base a documentazione  per  i
trasferimenti  dai  fondi  di  funzionamento  disposti  dal Ministero
dell'universita'.
   5.  Le  entrate  accertate  e  non  riscosse  entro   il   termine
dell'esercizio  costituiscono  i residui attivi che sono compresi fra
le attivita' del conto patrimoniale.
   6.  Relativamente  alle  strutture  autonome  non  si   fa   luogo
all'accertamento  della  entrata  fatto  salvo  quanto specificato al
successivo art. 25, comma 1.
                               Art. 15
                      Riscossione delle entrate
   1. Tutte le entrate, ivi comprese quelle relative  alle  strutture
autonome, sono riscosse dal cassiere della Scuola e imputate al conto
della stessa.
   2.  Fanno  eccezione,  e  sono  riscosse  dalle  singole strutture
autonome con imputazione ai loro bilanci, le entrate relative a:
a) rimborsi di anticipazioni e per eventuali pagamenti erronei;
b) ritenute erariali e assistenziali;
c) interessi attivi;
d) tariffe per servizi resi dalla struttura stessa.
   3. Nelle convenzioni e  in  altri  atti  equivalenti  deve  essere
inserita  una  clausola  che  obbliga  il  debitore  a  provvedere ai
pagamenti in conformita' a quanto previsto nel comma 1.
   4. Le entrate sono riscosse mediante reversali di incasso.
   5. Le eventuali somme pervenute direttamente alla  Scuola  vengono
annotate  su  un apposito registro e versate al cassiere entro trenta
giorni.
   6. Non si possono effettuare  pagamenti  con  le  somme  pervenute
direttamente, fatta salva la gestione dei fondi economali.
   7.  Gli  incassi  provenienti  dai  versamenti  sui conti correnti
postali vengono trasferiti mensilmente al cassiere della Scuola.
                               Art. 16
                         Reversali d'incasso
   1. Le reversali di incasso sono numerate in ordine progressivo per
ciascun esercizio finanziario.
   2. Le reversali sono firmate dal Direttore amministrativo,  o  suo
delegato,   e  dal  responsabile  del  servizio  ragioneria.  Per  le
riscossioni delle strutture autonome le reversali  sono  firmate  dal
responsabile  della  gestione  amministrativa,  o suo delegato, e dal
funzionario amministrativo addetto alla struttura stessa.
   3. Le reversali sono registrate  cronologicamente  nel  partitario
delle entrate e contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) nome e cognome o denominazione del debitore;
d) causale della riscossione;
e) importo in cifra e lettere;
f) data di emissione.
   4.  Ai  terzi  debitori  e'  rilasciata  quietanza  liberatoria di
avvenuto pagamento.
   5.  Le  reversali  di  incasso  non  riscosse  entro  la  chiusura
dell'esercizio   vengono   restituite   dall'istituto   cassiere  per
l'annullamento.
                               Art. 17
                  Accrediti alle strutture autonome
   1. Le somme riscosse  per  conto  delle  strutture  autonome  sono
trasferite mediante ordinativi a favore delle strutture stesse.
   2. Esse provvedono alla riscossione mediante reversali di incasso.
                               Art. 18
              Vigilanza sulla riscossione delle entrate
   1.  Il  Direttore  amministrativo  vigila,  sotto la personale sua
responsabilita',  affinche'  l'accertamento,  la  riscossione  e   il
versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.
                               Art. 19
              Fasi della spesa e assunzione di impegni
   1.  La  gestione  delle  spese  segue  le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
   2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di  bilancio
sono  assunti  dal  Direttore amministrativo, salvo i casi in cui sia
prevista la competenza del Consiglio direttivo  o  del  Direttore  ai
sensi degli artt. 6 e 9 dello Statuto.
   3. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
le somme dovute ai creditori determinati o determinabili in base alla
legge,  a  contratto,  ad  atto  dell'amministrazione non connesso ad
attivita' contrattuale o ad altro titolo giuridicamente valido.
   4. E' consentito impegnare nell'esercizio di competenza  bollette,
su  lettura  di  contatori,  in relazione alla data di ricevimento in
amministrazione quando esse siano dovute  a  contratti  di  fornitura
continuata anche se relative all'esercizio precedente.
   5.  Gli  impegni  non  possono in nessun caso superare l'ammontare
degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
   6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in  corso.
Fanno eccezione quelli relativi a:
a)  spese  in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali
l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i  pagamenti  devono  comunque
essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese per l'estinzione di mutui;
c)  spese  correnti  per  le  quali sia indispensabile, allo scopo di
assicurare la continuita' del servizio,  assumere  impegni  a  carico
dell'esercizio successivo;
d)  spese  per  affitti  e altre continuative ricorrenti per le quali
l'impegno puo'  estendersi  a  piu'  esercizi  quando  la  Scuola  ne
riconosca  la necessita' o la convenienza e, comunque, per un periodo
non superiore ai nove anni fatto salvo quanto previsto  all'art.  64,
comma 1.
   7.  Chiuso  con  il  31  dicembre  l'esercizio finanziario, nessun
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
   8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi
capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.
   9.  Le  spese  impegnate  e   non   pagate   entro   la   chiusura
dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi
tra  le  passivita'  del conto patrimoniale. Nei residui passivi sono
altresi' compresi gli impegni assunti con atto amministrativo  per  i
quali sono in corso le procedure di cui al capo VI.
   10.  Relativamente  alle  strutture  autonome non si fa luogo alla
fase dell'impegno fatto salvo quanto specificato al  successivo  art.
25, comma 2.
                               Art. 20
                Registrazione degli impegni di spesa
   1.  Tutti  gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono
essere inoltrati, unitamente  ai  provvedimenti  che  autorizzano  la
spesa,   all'ufficio   ragioneria  che  provvede  alla  registrazione
dell'impegno della spesa, previa verifica della  regolarita'  formale
della  relativa  documentazione,  nel limite della disponibilita' del
bilancio di previsione.
   2. Gli  atti  non  ammessi  alla  registrazione  di  impegno  sono
restituiti,  con  le  osservazioni  del Capo dell'ufficio ragioneria,
all'ufficio di provenienza.
                               Art. 21
                      Liquidazione della spesa
   1. La liquidazione della spesa, consistente  nella  determinazione
dell'esatto   importo   dovuto  e  nell'individuazione  del  soggetto
creditore, e' effettuata dal competente ufficio  previo  accertamento
dell'esistenza   dell'impegno  e  verifica  della  regolarita'  della
fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base  dei  titoli  e
dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
                               Art. 22
                 Ordinazione e pagamento della spesa
   1. L'ordinazione della spesa e' effettuata mediante autorizzazione
da parte del Direttore amministrativo ai competenti uffici.
   2.  Al  pagamento  si  provvede  mediante  l'emissione  di mandati
numerati  in  ordine  progressivo  tratti  sull'istituto  di  credito
incaricato del servizio di cassa.
   3.   I   mandati   di   pagamento   sono   firmati  dal  Direttore
amministrativo, o suo  delegato,  e  dal  responsabile  del  servizio
ragioneria.  Per  le  strutture  autonome  i mandati sono firmati dal
responsabile della gestione amministrativa, o  suo  delegato,  e  dal
funzionario amministrativo addetto alla struttura stessa.
   4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d)  nome e cognome e denominazione del creditore e il relativo codice
fiscale;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalita' di estinzione del titolo;
h) data di emissione.
   5. Possono essere emessi mandati di  pagamento  collettivi  per  i
pagamenti  da  farsi  per  lo stesso titolo distintamente a favore di
diversi creditori.
   6.  Ogni  mandato  deve  comunque  essere  emesso  sul  pertinente
capitolo  di  spesa,  ovvero  per  quota  anche  su una pluralita' di
capitoli purche' le relative spese siano  pertinenti  all'oggetto  di
ciascun capitolo.
   7.   I   mandati   di   pagamento   che  si  riferiscono  a  spesa
dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi  a
spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione
"residui".
   8.  Per  particolari categorie di spesa e' ammesso il pagamento in
conto residui e in conto competenza qualora, per giustificati motivi,
l'impegno in conto residui risulti insufficiente.
   9. I mandati di  pagamento  non  riscossi  entro  il  28  febbraio
dell'esercizio  successivo  a  quello cui si riferiscono sono estinti
mediante assegno circolare non trasferibile ai  sensi  dell'art.  24,
comma 1, lettera c).
   10.  Per  i  pagamenti da effettuare periodicamente possono essere
emessi ruoli di spese fisse.
   11. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle  procedure
contabili  di  spesa, la Scuola adotta tecnologie informatiche per il
pagamento mediante mandati in conformita' alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
                               Art. 23
               Documentazione dei mandati di pagamento
   1. A  ogni  mandato  sono  allegati  i  documenti  comprovanti  la
regolare esecuzione della corrispettiva prestazione o i loro estremi,
e  in particolare i verbali di collaudo o di verifica, ove richiesti,
i buoni di carico per i beni inventariabili, la bolletta di  consegna
per  i  materiali  da  assumersi in carico nei registri di magazzino,
nonche' la fattura o nota o parcella emessa dal creditore e la  copia
dell'atto in forza del quale e' insorta l'obbligazione.
   2.  Se  le  spese  non  vengono  pagate  in un'unica soluzione, la
documentazione e' allegata al primo mandato emesso e a essa e'  fatto
riferimento,  in  quanto  utile,  nei  mandati  successivi.  Si  puo'
prescindere dalla contestualita' dell'allegazione del buono di carico
nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro  materiali
bibliografico.
   3.  I  mandati con la relativa documentazione sono conservati agli
atti per cinque  anni  ovvero  fino  alla  scadenza  del  termine  di
prescrizione  delle  corrispondenti  obbligazioni qualora il suddetto
termine risulti piu' lungo.
                               Art. 24
          Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento
   1. I mandati di pagamento possono essere estinti tramite:
a) pagamento diretto presso il cassiere con rilascio di quietanza sul
titolo;
b) accreditamento in conto corrente bancario o postale  intestato  al
creditore, previa richiesta dello stesso;
c)  assegno  circolare  non trasferibile all'ordine del creditore, da
spedire a cura del cassiere;
d) pagamento  mediante  gli  altri  mezzi  disponibili  sul  circuito
bancario o postale, previa richiesta del creditore.
   2.  Gli  estremi  delle  operazioni  diverse da quelle di cui alla
lettera a)  devono  essere  espressamente  annotati  sul  mandato  di
pagamento e recare il timbro del cassiere.
                               Art. 25
            Annotazione dei crediti e delle obbligazioni
                      delle strutture autonome
   1. Di ciascun credito insorto a favore delle strutture autonome e'
fatta apposita annotazione con l'indicazione, anche presuntiva, della
data in cui risultera' esigibile.
   2.  Di  ogni  obbligazione  insorta e comportante il vincolo a una
erogazione di spesa a carico della struttura  autonoma  viene  tenuta
nota con l'indicazione, anche presuntiva, della data di scadenza.
   3.  L'annotazione deve essere accompagnata dalla indicazione degli
estremi del titolo che costituisce fonte dell'obbligazione  ai  sensi
dell'art. 1173 c.c.
   4.  Il  responsabile  della gestione riaccerta periodicamente, con
provvedimento motivato, i crediti e i debiti dandone comunicazione al
Consiglio della struttura.
                               Art. 26
                           Fondi economali
   1.  L'economo  e  il  funzionario  amministrativo   addetto   alle
strutture  autonome  sono  dotati,  all'inizio  di  ciascun esercizio
finanziario, di un fondo determinato  rispettivamente  dal  Direttore
amministrativo  e  dal  Direttore  della  struttura  autonoma, per il
pagamento di spese in via breve.
   2. Il fondo di cui al comma precedente puo' essere assegnato, pre-
via richiesta, con decreto del Direttore, ai Direttori dei centri  di
ricerca   e   laboratori  di  cui  all'art.  22  dello  Statuto;  nel
provvedimento e' individuato l'ammontare del fondo.
   3. Il fondo di cui  al  comma  1  puo'  essere  depositato,  anche
parzialmente, su apposito conto corrente bancario gestito alle stesse
condizioni del conto di tesoreria ovvero su conto corrente postale ed
e'  reintegrabile  nel corso dell'esercizio, previa presentazione del
rendiconto delle somme gia' spese.
   4. Con tale fondo si puo' provvedere da parte dei soggetti gestori
al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle  spese  per  piccole
riparazioni   e   manutenzioni  di  mobili,  locali,  attrezzature  e
automezzi e per il funzionamento  di  questi,  delle  spese  postali,
delle  spese  per  compensi  a  terzi  e  di quelle per l'acquisto di
pubblicazioni, anche periodiche, e simili e di materiale  informatico
nonche'  di  altre  spese  urgenti  o  delle  quali  sia opportuno il
pagamento per contanti. Sullo stesso fondo possono  altresi'  gravare
gli anticipi per le spese di missione debitamente autorizzate, se per
motivi  di  urgenza  non sia possibile provvedervi con mandati tratti
sul cassiere.
   5. Al pagamento si provvede sulla base  di  idonea  documentazione
anche  mediante  l'emissione di assegni, direttamente ovvero mediante
anticipazioni e rimborsi a favore del personale della Scuola.
   6.  Nel  caso  in  cui   non   sia   possibile   produrre   idonea
documentazione e si tratti di spese che singolarmente non eccedano L.
100.000, il soggetto gestore del fondo e' esentato dall'obbligo della
documentazione,  in  sostituzione  della quale e' tenuto a rilasciare
apposita  dichiarazione,   assunta   sotto   la   propria   personale
responsabilita'.
   7.  Con  i  provvedimenti  di cui ai commi 1 e 2 e' individuato il
limite di ogni singola spesa oltre il quale il soggetto  gestore  del
fondo deve essere preventivamente autorizzato.
   8.  I  pagamenti  e i reintegri sono annotati dal soggetto gestore
del fondo su apposito registro  numerato  e  vidimato  dal  Direttore
amministrativo o dal Direttore della struttura.
   9.  Le  somme  rimaste  inutilizzate  alla  fine di ogni esercizio
vengono restituite.
                               Art. 27
           Carte di credito e altri strumenti di pagamento
   1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante  carte  di
credito  intestate alla Scuola o ai centri autonomi secondo modalita'
stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
                               Art. 28
                Scritture finanziarie e patrimoniali
   1. Le scritture finanziarie relative alla  gestione  del  bilancio
devono  consentire  di  rilevare  per  ciascun  capitolo,  sia per la
competenza, sia per i residui, la situazione  degli  accertamenti  di
entrata  e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti,
nonche' la situazione delle somme  riscosse  e  pagate  e  di  quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
   2.  Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
   3. La Scuola tiene le seguenti scritture:
a)  un  partitario delle entrate contenente, per ciascun capitolo, lo
stanziamento iniziale e le variazioni,  le  somme  accertate,  quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b)  un  partitario  delle  spese contenente, per ciascun capitolo, lo
stanziamento iniziale e le variazioni,  le  somme  impegnate,  quelle
pagate e quelle rimaste da pagare;
c)  un  partitario dei residui contenente, per ciascun capitolo e per
esercizio di  provenienza,  la  consistenza  dei  residui  all'inizio
dell'esercizio,  le  somme  riscosse  o  pagate,  le somme rimaste da
riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le reversali  che  per  i  mandati
emessi,  evidenziando  separatamente riscossioni e pagamenti in conto
competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari;
f) il repertorio per l'annotazione dei contratti in forma pubblica  e
mediante scrittura privata autenticata;
g)  il  repertorio per l'annotazione dei contratti stipulati mediante
scrittura privata non autenticata.
   4. Per le  scritture  sopra  indicate  i  fogli  saranno  numerati
progressivamente   e  la  vidimazione  del  Direttore  amministrativo
avverra' per registri, salvo diversa disposizione di legge.  In  caso
di   utilizzazione   di   sistemi   di  elaborazione  informatica  la
vidimazione avviene a fine esercizio per registri.
   5. Le strutture autonome devono tenere le seguenti scritture:
a) un partitario delle spese da cui si rilevi per ciascun capitolo la
previsione   iniziale,   le   variazioni   intervenute   nel    corso
dell'esercizio,  le  somme pagate, le obbligazioni da adempiere entro
l'anno;
b) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
c) i registri inventariali;
d) il repertorio per l'annotazione dei contratti  stipulati  mediante
scrittura privata non autenticata.
Queste  scritture  contabili  devono  essere  effettuate  su registri
numerati e vidimati dai Direttori delle  strutture  autonome  o  loro
delegati.  Nei  partitari  di  cui alla lettera a) del presente comma
devono essere indicate anche le obbligazioni  da  adempiere  in  anni
successivi.  Nel  caso  che  tali  indicazioni  non  corrispondano  a
capitoli  esistenti,  si  provvede  alla  istituzione   di   capitoli
aggiuntivi.
   6.  Per  la  tenuta delle scritture di cui al presente articolo e'
consentita l'utilizzazione di sistemi di elaborazione informatica dei
dati ai fini della semplificazione delle procedure. In tale caso deve
comunque essere garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.
                               Art. 29
                          Servizio di cassa
   1. Il servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  maniera  unitaria  e
mediante apposita convenzione sottoscritta dal Direttore, a una banca
iscritta  all'albo  di  cui  all'art.  13  del  decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e scelta a seguito  di  una  delle  procedure
previste dall'art. 54.
   2. La convenzione stabilisce le modalita' con le quali il cassiere
espleta  il  servizio per conto della Scuola e dei diversi centri. La
convenzione  stabilisce  altresi'  i  limiti  e  le  condizioni   per
l'erogazione  di  anticipazioni  di  cassa,  anche  per  fronteggiare
pagamenti relativi a spese di investimento.
   3. Qualora al cassiere, sulla base di contratti o convenzioni  con
organismi comunitari per la cui esecuzione la Scuola risulti capofila
di  una pluralita' di universita' anche straniere partecipanti, venga
accreditato dall'organismo comunitario il relativo  finanziamento  in
ECU, il cassiere medesimo, su richiesta del Direttore amministrativo,
deve  provvedere  all'immediato trasferimento in ECU alle universita'
straniere  della  quota-parte  delle   risorse   loro   spettanti   e
contestualmente  all'accredito  sul  conto  in  ECU  presso  la Banca
d'Italia degli importi  spettanti  alla  Scuola  per  le  conseguenti
operazioni  di  competenza  della  Banca stessa ai sensi dell'art. 74
della legge 19 febbraio 1992, n. 142; le somme in tal modo trasferite
al cassiere vengono tenute in apposito conto, al fine  di  consentire
la  gestione dei corrispondenti interessi nel rispetto degli obblighi
previsti dai contratti o convenzioni di cui al presente comma.
   4.  La  Scuola  puo'  avvalersi  di  conti  correnti  postali  per
l'espletamento  di  particolari servizi mediante apposita convenzione
stipulata con l'ente "Poste Italiane".
                               CAPO IV
                          CONTI CONSUNTIVI
              SEZIONE I - Conto consuntivo della Scuola
                               Art. 30
                   Predisposizione e approvazione
   1. Il conto consuntivo della  Scuola  si  compone  del  rendiconto
finanziario,  della  situazione  patrimoniale,  del conto economico e
della situazione dei residui.
   2. Il conto  consuntivo  e'  accompagnato  da  una  relazione  che
evidenzia  i  risultati  della gestione finanziaria dell'esercizio in
funzione degli obiettivi programmati  e  i  profili  economici  della
spesa,  la  consistenza  di  cassa  e la consistenza patrimoniale. Il
conto consuntivo e' altresi' accompagnato da un allegato che espone i
dati della gestione in conformita' alle previsioni del decreto di cui
all'art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
   3.  Il  conto consuntivo della Scuola, gli allegati e la relazione
sono  predisposti  dal   Direttore   amministrativo   e   presentati,
unitamente  ai consuntivi delle strutture autonome, entro il 31 marzo
al Direttore, al Collegio dei revisori e  al  nucleo  di  valutazione
interna  per  le  rispettive relazioni da allegare al conto stesso, e
alla Commissione bilancio per il relativo parere.
   4. Il  conto  consuntivo  della  Scuola  e'  presentato  entro  il
successivo  15  aprile  dal  Direttore al Consiglio direttivo, che lo
approva entro il 30  aprile,  unitamente  ai  conti  delle  strutture
autonome.
   5.  Il  conto  consuntivo, corredato delle relazioni, e' trasmesso
entro quindici giorni dalla approvazione  alla  Corte  dei  Conti  ai
sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 5, comma 21, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonche' al Ministero dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica.
   6.  Al  conto  consuntivo  e' inoltre unito il conto annuale delle
spese sostenute per il  personale,  a  sua  volta  corredato  da  una
relazione  in  cui  sono  esposti  i  risultati  della  gestione  del
personale  stesso.  Esso  deve  essere  sottoscritto  dal   Direttore
amministrativo  e dal rappresentante del Ministero del tesoro in seno
al collegio dei revisori ed  e'  inviato,  per  gli  effetti  di  cui
all'art.  65  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, alla
Ragioneria regionale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, entro il termine di
legge.
                               Art. 31
                       Rendiconto finanziario
   1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della  gestione
del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e
per residui e per titoli, categorie e capitoli.
   2. In particolare, dal rendiconto devono risultare:
a) le previsioni iniziali;
b)  le  variazioni  intercorse  durante  l'esercizio  finanziario nel
rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio;
c) le previsioni definitive;
d) le riscossioni e i pagamenti;
e) le somme rimaste da incassare o da pagare;
f) le differenze con le previsioni definitive.
   3. Dal rendiconto  deve  altresi'  risultare  l'ammontare  globale
dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario.
                               Art. 32
                      Situazione amministrativa
   1.  Al  conto  consuntivo  della  Scuola  e' annessa la situazione
amministrativa la quale evidenzia:
a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio  dell'esercizio,  gli
incassi,  i  pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in
conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da  riscuotere  (residui
attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
                               Art. 33
                       Situazione patrimoniale
   1.  La  situazione  patrimoniale  indica  la effettiva consistenza
patrimoniale all'inizio e al  termine  dell'esercizio,  tenuto  conto
delle  rivalutazioni dei singoli cespiti, e le variazioni intervenute
nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con  particolare
riguardo  ai  crediti  e  ai  debiti;  essa pone altresi' in evidenza
l'incremento o la  diminuzione  del  patrimonio  netto  iniziale  per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
   2.  La  rivalutazione dei beni inventariati e' comunque effettuata
almeno ogni dieci anni.
   3. Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite
del passivo del conto patrimoniale.
                               Art. 34
                           Conto economico
   1. Il conto economico espone le entrate e le spese correnti  della
gestione  di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei
residui attivi e di quelli passivi, nonche'  le  modificazioni  sulla
consistenza degli altri elementi patrimoniali.
   2.  Sono  vietate compensazioni fra le componenti attive e passive
del conto economico.
                               Art. 35
                      Consolidamento dei conti
   1. Al conto consuntivo della  Scuola  e'  allegato  un  rendiconto
finanziario  strutturato  per categorie e una situazione patrimoniale
consolidati,  per  la  riassunzione  delle  risultanze  anche   delle
gestioni delle strutture autonome.
                               Art. 36
                     Riaccertamento dei residui
   1.   Annualmente   l'amministrazione,  sulla  base  degli  elenchi
nominativi, compila  la  situazione  dei  residui  attivi  e  passivi
provenienti   dagli   esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,
distintamente per esercizio di  provenienza  e  per  capitolo.  Detta
situazione  deve  ricomprendere  l'aggiornamento effettuato nel corso
dell'esercizio. Essa indica la consistenza al  1  gennaio,  le  somme
riscosse  o  pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate
perche' non piu' realizzabili  o  non  piu'  dovute,  nonche'  quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
   2.  I  residui  attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto
dopo che  siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per  ottenere  la
riscossione   ovvero   la   stessa   non   sia  piu'  possibile;  con
deliberazione  del  Consiglio  direttivo  puo'  essere  disposta   la
rinuncia  ai  diritti  di  credito  che la Scuola vanta in materia di
entrate quando, per ogni singola entrata, il costo  delle  operazioni
di  riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare
della medesima.
   3. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto
di apposita  deliberazione  del  Consiglio  direttivo,  salvo  che  i
residui  di  importo  pari  o  inferiore  a  L.  100.000  per i quali
l'ufficio competente puo' operare autonomamente.
   4. La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione  di  cui  al
comma 3 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
                               Art. 37
                             Perenzione
   1.  I  residui  delle  spese correnti, non pagati entro il secondo
esercizio successivo  a  quello  cui  si  riferiscono,  si  intendono
perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli  relativi a spese per
lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino
al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
   2.  I  residui  delle  spese  in  conto  capitale  possono  essere
mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita'  delle  spese
per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre
il  quinto  esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo
stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di  conservazione
decorre,  invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in
bilancio di ciascuna rata.
   3. I residui passivi  perenti,  eliminati  dal  bilancio,  possono
essere  reiscritti  in  conto competenza ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi quando sorga la necessita' per il loro  pagamento
richiesto  dai  creditori  e sempre che i diritti di questi non siano
prescritti.
       SEZIONE II - Conto consuntivo delle strutture autonome
                               Art. 38
                   Predisposizione e approvazione
   1. Il conto consuntivo annuale delle  strutture  autonome  di  cui
agli  artt.  20  e  21  dello  Statuto  e'  costituito dal rendiconto
finanziario, cui vengono allegati la relazione generale, un prospetto
delle variazioni dei beni inventariati durante l'anno e la situazione
dei crediti e dei debiti; esso e' predisposto dal responsabile  della
gestione  della  struttura, coadiuvato dal funzionario amministrativo
per la parte tecnica,  e  approvato  dal  Consiglio  della  struttura
stessa,  per noi essere trasmesso entro il 28 febbraio dell'esercizio
successivo  al  Direttore  amministrativo  per  allegarlo  al   conto
consuntivo  della  Scuola  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 30,
comma 3.
                               Art. 39
    Situazione dei crediti e dei debiti per le strutture autonome
   1. Al rendiconto finanziario e' allegata la situazione  definitiva
dei  crediti  e  dei  debiti  distintamente  per  ogni  capitolo  con
indicazione  della  consistenza  iniziale,  delle  somme  riscosse  e
pagate,  di  quelle  non piu' esigibili o non piu' dovute e di quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
   2. I crediti possono essere ridotti o eliminati con  delibera  del
Consiglio  della  struttura solamente dopo l'esperimento di tutti gli
atti idonei per ottenerne la riscossione; da tali atti  e'  possibile
prescindere,  previa  adeguata  motivazione, solo quando si tratti di
crediti di importo pari o inferiore a L. 50.000 e per  quelli  per  i
quali non sia economicamente vantaggioso il procedimento di recupero.
                               Art. 40
                       Rendiconto finanziario
   1.   Relativamente   al   rendiconto  finanziario  si  applica  il
precedente art. 31.
                               CAPO V
                       GESTIONE DEL PATRIMONIO
                               Art. 41
                             Patrimonio
   1. Il patrimonio e' costituito da beni immobili e mobili,  nonche'
dai crediti e debiti, classificati nelle categorie elencate nell'art.
42, integrabili o modificabili con delibera del Consiglio direttivo.
   2. I beni sono descritti in appositi registri inventariali, tenuti
presso l'amministrazione centrale e i centri autonomi, nei quali sono
riportati  tutti  gli  elementi  necessari alla loro individuazione e
valutazione. Copie dei  registri  dei  suddetti  centri  sono  tenute
presso l'ufficio competente centrale.
                               Art. 42
                        Registri inventariali
   1. Il registro inventariale dei beni immobili deve evidenziare:
a)  la  denominazione,  l'ubicazione,  l'uso  cui  sono destinati e i
consegnatari cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri  immobiliari,
i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
   2.  La  valutazione  degli  immobili  viene  effettuata  al  costo
iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immo-
bile pervenuto per  causa  diversa  dall'acquisto  a  titolo  oneroso
ovvero  se  acquistato  a  seguito  di contratto di leasing, comunque
maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria.
   3. Sono altresi'  iscritti  in  apposita  categoria  del  registro
inventariale  i beni immobili di proprieta' demaniale o di altri enti
pubblici concessi in uso alla Scuola.
   4. I beni mobili sono inventariati secondo le seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
b) attrezzature e strumenti didattici e scientifici;
c) materiale bibliografico e collezioni scientifiche;
d) automezzi e altri mezzi di trasporto;
e) titoli e valori;
f) altri beni mobili.
   5.  I  beni  singoli  e  le  collezioni  di   interesse   storico,
archeologico  e  artistico  devono essere descritti anche in separato
registro con le  indicazioni  atte  a  identificarli  secondo  quanto
previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
   6.  Il  registro  generale  e  gli  altri registri dei beni mobili
devono evidenziare:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione del bene;
c) la quantita' e il numero;
d) il valore;
e) la data di iscrizione.
   7. La valutazione  dei  beni  mobili  viene  effettuata  al  costo
iniziale  maggiorato degli oneri accessori, ovvero al prezzo di stima
o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per  altra  causa,  ivi
comprese  le  donazioni;  parimenti,  i  beni acquistati a seguito di
contratto di leasing sono  inventariati  al  prezzo  di  stima  o  di
mercato al momento dell'acquisizione della proprieta'.
   8.  Il  materiale  bibliografico  e' iscritto in separati registri
inventariali  con  autonoma  numerazione.  I  libri  singoli   e   le
collezioni  di  libri  sono inventariati al loro prezzo di copertina,
anche se pervenuti gratuitamente, o al loro valore di stima se non e'
segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni  periodiche  sono
iscritte  sotto  un  solo numero all'inizio di raccolta. Nel registro
inventariale  del  materiale  bibliografico  sono  iscritti  anche  i
manuali   d'uso   del   software  acquistato,  ancorche'  questo  sia
considerato materiale di consumo.
   9. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al  prezzo
di  acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente
a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione
della natura dei titoli, del loro numero  di  identificazione,  della
scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
   10.  I  registri  inventariali  sono  chiusi  al  termine  di ogni
esercizio finanziario; in tale occasione viene stampata una copia del
registro generale, costituito dal riepilogo degli inventari dei  beni
mobili e immobili, da conservare agli atti.
   11.  La ricognizione inventariale e' effettuata ogni dieci anni al
fine di provvedere al rinnovo  dell'inventario.  Si  procede  inoltre
alla ricognizione inventariale dei beni della singola struttura sulla
base  della  eventuale  richiesta  del  subentrante nelle funzioni di
consegnatario.
                               Art. 43
                        Consegnatari dei beni
   1. Consegnatario dei beni immobili destinati a tutte le  attivita'
della  Scuola  e'  l'economo,  salvo  quanto  specificato    al comma
successivo.
   2. I responsabili della Biblioteca e dei laboratori e centri  sono
resi  affidatari  degli  immobili  o  di  parti  degli  stessi di cui
usufruiscono, anche in comune con altri, mediante  apposito  verbale,
che  li descrive dettagliatamente, redatto in contraddittorio tra chi
effettua la consegna e chi la riceve.
   3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 prendono inoltre  in  consegna
con  apposito  verbale i beni mobili, escluso il materiale di consumo
di cui all'art. 46.
   4. Gli autoveicoli, di norma, sono presi in consegna dall'economo.
   5.  Beni  mobili  possono  essere   affidati,   previa   materiale
ricognizione  dei  beni  stessi  risultante  da  apposito verbale, ad
agenti sub-consegnatari.
   6.  I  sub-consegnatari  degli  autoveicoli  ne   controllano   la
correttezza   ed   economicita'  dell'uso  e  riportano  in  apposite
scritture le spese sostenute e i percorsi effettuati, sottoponendo ai
soggetti responsabili un riepilogo mensile.
                               Art. 44
 Utilizzazione dei beni e procedure di carico e scarico inventariale
   1. I beni immobili, di proprieta'  o  in  uso  alla  Scuola,  sono
assegnati  dal  Consiglio  direttivo  ai  centri, laboratori, uffici,
servizi, ecc., che li utilizzano  esclusivamente  per  le  rispettive
finalita'   istituzionali.  Qualsiasi  altra  attivita'  e  qualsiasi
cambiamento di destinazione o variazione, anche mediante suddivisione
della  consistenza  dei   locali,   devono   essere   preventivamente
autorizzati dal Consiglio stesso.
   2.   I  soggetti  consegnatari  devono  segnalare  tempestivamente
all'ufficio  competente   qualsiasi   esigenza   di   intervento   di
manutenzione ordinaria o straordinaria o di ristrutturazione sui beni
immobili dati in uso.
   3.  I  beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico
firmati dal consegnatario e sono utilizzati dalle strutture che hanno
provveduto al loro acquisto o alle quali sono assegnati  in  uso.  In
particolare,  i  consegnatari e i sub-consegnatari hanno l'obbligo di
adottare tutte le misure idonee alla conservazione del bene.
   4.  Lo scarico dei beni mobili non utilizzati a fini di permuta ai
sensi dell'art. 69 e non piu' idonei all'uso o  non  piu'  necessari,
avviene,  previa  determinazione del Consiglio direttivo, su proposta
motivata del consegnatario.
   5. Relativamente allo scarico  dei  beni  mobili  delle  strutture
autonome,  lo  stesso  avviene  su proposta motivata del responsabile
della gestione con deliberazione del Consiglio della struttura.
   6. In caso di perdita, scomparsa o distruzione di beni mobili,  il
consegnatario   ne   da'  comunicazione  nei  tre  giorni  successivi
all'accertamento dell'evento; lo scarico degli stessi e' disposto con
delibera del Consiglio  direttivo,  nella  quale  e'  indicato  anche
l'eventuale  obbligo  di  reintegro o risarcimento danni a carico dei
responsabili dell'evento stesso.
   7. Sulla scorta dei documenti o degli atti di carico o scarico  si
provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
   8.  I beni scaricati sono ceduti a titolo gratuito a enti pubblici
o privati ovvero avviati alla pubblica discarica.
                               Art. 45
                         Magazzini di scorta
   1.  Appositi  magazzini  della  Scuola  sono  utilizzati  per   il
deposito,  la  conservazione  e  la gestione di materiali costituenti
scorta e di generi alimentari.
   2.  Con  apposito  disciplinare  si  provvede   all'utilizzo   del
materiale del magazzino.
                               Art. 46
                        Materiali di consumo
   1.  I beni mobili che sono soggetti a rapido deterioramento, altro
materiale di  consumo  (quali  cancelleria,  stampati,  cristallerie,
posaterie,  ecc.)  o beni mobili il cui importo d'acquisto non ecceda
L. 250.000 non sono soggetti a iscrizione nei registri inventariali.
   2. Per i beni di cui al precedente comma e' tenuta, da  parte  dei
responsabili    incaricati    della   relativa   gestione,   apposita
contabilita', a quantita' e specie.
   3. Il  carico  di  detto  materiale  avviene  sulla  base    delle
ordinazioni  del  competente ufficio e della eventuale documentazione
prevista dalla normativa vigente.
                               CAPO VI
                         ATTIVITA' NEGOZIALE
                               Art. 47
                       Ambito di applicazione
   1. L'attivita' contrattuale della Scuola si svolge in  conformita'
alle disposizioni  del presente regolamento oltre che alle norme leg-
islative  di  cui  all'art. 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n.
168, nonche' limitatamente ai casi, alle materie e alle procedure ivi
regolate, alle direttive dell'Unione Europea e alle leggi statali  di
recepimento.
   2.  Le  procedure  amministrative  di cui al presente capo sono di
competenza degli uffici amministrativi fatte salve quelle relative ai
contratti di pertinenza dei centri di cui agli  artt.  20,  21  e  22
dello Statuto.
                               Art. 48
                           Norme generali
   1.  La  Scuola  ha piena autonomia negoziale per il raggiungimento
delle proprie finalita' istituzionali.
   2. La Scuola ai lavori, agli acquisti, alle forniture di beni e ai
servizi in generale provvede con contratti  aggiudicati  e  stipulati
secondo  le  procedure  stabilite  nel  presente capo. Le stesse sono
applicabili, salvo le ulteriori specifiche contenute  nei  rispettivi
articoli ai seguenti contratti:
a) contratti con prestazione d'opera a tempo determinato;
b) contratti di leasing e mutuo;
c) alienazioni, permute e locazioni;
d)  contratti  e  convenzioni per prestazione in collaborazione e per
conto terzi;
e) contratti di editoria e stampa;
f)  contratti  e  convenzioni  per  la  partecipazione  a   organismi
associativi per lo svolgimento di attivita' istituzionali.
                               Art. 49
                           Programmazione
   1. La programmazione dei lavori, degli acquisti, delle forniture e
dei  servizi,  fatta  salva  la  specifica  disciplina legislativa in
materia,  e'  disposta  dal   Consiglio   direttivo   contestualmente
all'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  ovvero  entro il 31
dicembre di ciascun anno, in relazione alle risorse  disponibili  nel
successivo esercizio finanziario.
   2.  A  essa  e'  data  pubblicita'  nel  Bollettino della Scuola e
mediante affissione all'Albo della Scuola  e  all'Albo  pretorio  del
Comune di Pisa.
                               Art. 50
                     Determinazione a contrarre
   1.  La  determinazione  a  contrarre  di  competenza del Consiglio
direttivo con opportuna deliberazione per:
a) l'acquisto, l'alienazione, la  locazione  e  la  permuta  di  beni
immobili;  l'alienazione  e  la  permuta  di  beni  mobili di importo
superiore a L. 100.000.000; la stipulazione dei contratti di  leasing
di qualsiasi importo;
b) la realizzazione di nuove opere edilizie;
c)  la  ristrutturazione  e la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici per  importo  superiore  a  L.  30.000.000  o  comunque
relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica;
d) i contratti e le convenzioni di cui all'art. 68;
e)  l'assicurazione  contro  la  responsabilita'  civile verso terzi,
contro l'incendio e il furto, e in genere tutte  quelle  attinenti  a
specifiche  esigenze della Scuola, al di fuori di quelle obbligatorie
per legge;
f) i contratti di mutuo;
g) le convenzioni  e  la  partecipazione  a  organismi  consortili  o
associativi  di  cui all'art. 71, nei casi e secondo le modalita' ivi
indicati;
h) i contratti per prestazione d'opera e a tempo determinato.
   2. Salvo quanto specificato al comma precedente, la determinazione
a  contrarre  e',  con  apposito  provvedimento,  di  competenza  del
Dirigente.
   3.  Relativamente  ai  contratti  che  hanno per oggetto acquisti,
forniture e servizi finalizzati ad attivita' didattica e  di  ricerca
la  decisione  di cui ai comma 1 e 2 e' subordinata alla proposta del
responsabile del programma, della struttura di ricerca o  dell'organo
collegiale interessato.
   4.  Relativamente  ai  contratti  che hanno per oggetto acquisti o
servizi di natura informatica le decisioni di cui  ai  comma  1  e  2
possono  essere  supportate   dal parere del responsabile tecnico del
Centro  di  elaborazione  dell'informazione   e   del   calcolo   con
particolare  riguardo  alla  compatibilita'  tecnica  con  le risorse
informatiche comuni.
   5. Spetta al Consiglio  direttivo  l'autorizzazione  al  Direttore
all'accettazione  di  donazioni,  eredita'  e  legati, fatte salve le
donazioni di modico e quelle di valore  inferiore  a  L.  10.000.000.
Sono  comunque  esclusi  da  ogni  adempimento amministrativo diverso
dalla inventariazione gli omaggi librari e qualsiasi  acquisizione  a
titolo  gratuito  di  materiale bibliografico, fatta eccezione per le
collezioni di cui all'art. 42, comma 4, lettera d).
   6. Relativamente alle  spese  imputabili  ai  fondi  derivanti  da
contratti,  convenzioni  e contributi di ricerca, spetta al Consiglio
direttivo stabilire la destinazione di una quota dei fondi  stessi  a
rimborso delle spese generali.
   7.  E' in ogni caso di competenza del Dirigente la determinazione,
con apposito provvedimento, delle eventuali forme di  pubblicita',  i
criteri di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione.
   8. La determinazione a contrarre deve contenere:
a) l'oggetto del contratto;
b)   l'eventuale  progetto,  il  capitolato  speciale  e  quant'altro
necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per  i
contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo a
un progetto di massima , e/o definitivo e/o esecutivo;
c) la relativa copertura finanziaria.
                               Art. 51
                        Forme di pubblicita'
   1.  La  pubblicita' delle singole procedure e' assicurata mediante
bandi o avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto
e l'indicazione di un termine e delle  relative  modalita'  affinche'
chi vi abbia interesse possa chiedere di essere invitato o presentare
la relativa offerta.
   2.  Gli  uffici  amministrativi  predispongono modelli standard di
bandi e avvisi di  gara  in  conformita'  ai  criteri  e  alle  norme
previste  nel  presente regolamento ovvero nella normativa richiamata
all'art. 47.
   3. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente  articolo  sono
pubblicati  in  ogni  caso nel Bollettino della Scuola e sono inoltre
pubblicizzati mediante affissione all'Albo della  Scuola  e  all'Albo
pretorio del Comune di Pisa.
   4.  Le  eventuali  spese  relative  alla pubblicita' devono essere
inserite  nella  previsione  di  spesa  formulata  per  lo  specifico
contratto.
   5.  Tutti  i  contratti  e  le  convenzioni,  nonche' gli atti dei
relativi procedimenti  successivamente  alla  aggiudicazione  o  alla
stipulazione, sono visionabili, secondo i criteri, le modalita' e nei
limiti  fissati  dal  regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e alle altre disposizioni legislative in materia.
                               Art. 52
              Individuazione delle imprese da invitare
   1.   Apposita   commissione   nominata  dal  Consiglio  direttivo,
presieduta dal  Dirigente,  provvede  a  individuare  le  imprese  da
invitare relativamente alle procedure di cui all'art. 54, lettera b),
c) e d).
                               Art. 53
                           Norme tecniche
   1. L'attivita' contrattuale della Scuola si  svolge  nel  rispetto
delle disposizioni previste dai capitolati generali e dagli schemi di
contratti tipo.
   2.  Le  specifiche  tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri
speciali, nei progetti di contratto,  nei  bandi  o  avvisi  e  negli
inviti a presentare l'offerta.
   3.  Le  specifiche di cui ai commi precedenti sono approvate con i
provvedimenti di cui all'art. 50, commi 1 e 2.
                               Art. 54
                  Criteri di scelta del contraente
   1. La scelta del contraente deve avvenire  utilizzando  una  delle
seguenti procedure:
a) procedura aperta (asta pubblica), nell'ambito della quale tutte le
imprese  interessate  possono  presentare  offerta, secondo modalita'
stabilite nel bando o avviso di gara;
b) procedura ristretta (licitazione privata), nell'ambito della quale
possono presentare offerta solamente le  imprese  che  sono  invitate
dalla Scuola;
c)  procedura negoziata (trattativa privata), nell'ambito della quale
la Scuola consulta imprese di sua scelta  e  negozia  i  termini  del
contratto con una o piu' di esse;
d)  appalto concorso, nell'ambito del quale le imprese invitate dalla
Scuola presentano  progetti  dell'opera  o  del  lavoro  o  piani  di
forniture o servizi.
   2.  Le imprese per essere ammesse alle procedure di cui al comma 1
possono essere invitate a provare l'iscrizione in albi o registri e/o
dimostrare  la  loro   capacita'   morale,   tecnica,   economica   e
finanziaria.
   3. Il ricorso alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d), e'
consentito  unicamente  nei  casi stabiliti dai successivi artt. 55 e
56.
                               Art. 55
                     Ricorso procedura negoziata
   1. Il ricorso alla  procedura  prevista  dall'art.  54,  comma  1,
lettera  c),  e' ammesso per servizi, acquisti e forniture di importo
non superiore a L. 60.000.000.
   2. E' ammesso altresi', a prescindere da  qualsiasi  importo,  nei
seguenti casi:
a) in mancanza di offerte dopo che siano state esperite una procedura
"aperta" o "ristretta";
b)  per i servizi, gli acquisti e le forniture la cui fabbricazione o
consegna a causa di particolarita' tecniche o per  ragioni  attinenti
alla  protezione  dei diritti di esclusiva, non possa essere affidata
che a un fornitore o appaltatore determinato;
c) quando il  ricorso  alle  procedure  "aperte"  o  "ristrette"  sia
incompatibile  con  la  natura  dei  beni da acquistare o fornire o i
servizi da appaltare;
d) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di  ricerca,  di
prova studio o di messa a punto;
e) per l'acquisto e la locazione di immobili;
f)   quando   l'eccezionale   urgenza   risultante   da   avvenimenti
imprevedibili non sia compatibile con i termini da osservare  per  le
procedure "aperte" o "ristrette";
g)  per  acquisti  e  forniture  complementari  effettuate  presso il
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di  forniture  o
di acquisti o all'ampliamento di quelli esistenti;
   3.  I contratti di cui alla lettera e) devono essere preceduti dal
parere di congruita' sul prezzo espresso da  parte  di  un  organismo
tecnico  da  individuarsi  o  da  costituirsi  con  provvedimento del
Consiglio direttivo.
   4. I contratti di cui al comma 1 sono  aggiudicati  mediante  gara
informale alla quale devono essere invitati almeno tre concorrenti.
                               Art. 56
                          Appalto concorso
   1. Il ricorso alla procedura prevista dall'art. 54, comma 1, lett.
d),  e'  ammesso  per  i  contratti aventi per oggetto opere, lavori,
forniture  e  servizi,   quando   sia   opportuno   avvalersi   della
collaborazione  e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di
esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione  del
progetto  definitivo  e/o  esecutivo  delle  opere, dei lavori, delle
forniture e dei servizi.
   2. Le ditte prescelte  sono  invitate  a  presentare  il  progetto
dell'opera  o  del  lavoro  ovvero  il  piano  della  fornitura o del
servizio, corredato dei relativi prezzi con l'avvertimento che nessun
compenso o rimborso di  spese  puo'  essere  comunque  preteso  dalle
stesse per la elaborazione del progetto o del piano.
                               Art. 57
                             Svolgimento
   1.  Le  procedure  di  cui  all'art. 54 si svolgono nei modi e nei
tempi stabiliti nel bando o nella lettera di invito con le specifiche
di seguito indicate.
   2.  La  procedura  aperta  (art.   54,   lett.   a)   e'   avviata
esclusivamente mediante apposito avviso o bando da pubblicarsi almeno
venti giorni prima del giorno fissato per l'incanto.
   3.  Le  procedure  ristrette, negoziate e l'appalto concorso (art.
54, lettere b), c) e d) sono avviate mediante lettere   di  invito  a
presentare  offerta  da diramare almeno venti giorni prima dal giorno
fissato per l'aggiudicazione.
   4.  Apposita  commissione,  nominata  dal   Consiglio   direttivo,
presieduta  dal  Dirigente  e  composta  da  due  o  piu' funzionari,
sovrintende alle procedure  di  aggiudicazione  di  cui  al  presente
articolo e alla conseguente proposta di aggiudicazione.
   5. Relativamente alla procedura di cui all'art. 54, lettera d), la
commissione  di  cui  al  comma precedente e' integrata con eventuali
tecnici  nominati  con  decreto  del  Direttore  amministrativo,   su
eventuale proposta del Consiglio Direttivo.
   6.  Le  operazioni  di  aggiudicazione di cui al presente articolo
devono essere verbalizzate con apposito atto a cui vanno allegate  le
offerte presentate o pervenute.
   7.  Nelle  operazioni di aggiudicazione relative alle procedure di
cui all'art. 54, lettere a) e b), interviene il funzionario designato
quale ufficiale rogante con funzioni di verbalizzazione.
   8. Le aggiudicazioni di cui al presente articolo sono disposte con
provvedimento del Dirigente.
   9.  Negli  avvisi,  bandi  e  lettere  di  invito sono indicate le
modalita' di partecipazione alle gare, la documentazione da produrre,
i criteri di aggiudicazione, le cause  di  esclusione  e  quant'altro
occorrente  per la definizione della procedura seguita.
   10.  Lo svolgimento delle procedure di gara deve essere improntato
su  principi  fissati  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   con
particolare   riferimento   alla   trasparenza,   semplificazione   e
responsabilita'.
                               Art. 58
                      Criteri di aggiudicazione
   1. I contratti  sono  aggiudicati  in  base  a  uno  dei  seguenti
criteri:
a) al prezzo piu' basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere
conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b)  a  favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutabile
in base a elementi diversi tra i  quali  il  prezzo,  il  termine  di
esecuzione  o  di  consegna,  la  qualita',  il rendimento, il valore
tecnico, il carattere estetico e  funzionale,  l'assistenza  tecnica.
In questo caso i criteri devono essere menzionati nel capitolato, nel
bando e nella lettera di invito possibilmente nell'ordine decrescente
di importanza.
                               Art. 59
                     Stipulazione dei contratti
   1.  Si  procede  alla  separata  stipulazione del contratto, entro
trenta giorni dalla data di aggiudicazione e previa comunicazione  al
concorrente aggiudicatario, solo nei casi in cui nell'avviso d'asta o
nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il
verbale  di  aggiudicazione  non tiene luogo del contratto ovvero nei
casi in cui per l'esecuzione del  contratto  sia  indispensabile  una
integrazione  delle  pattuizioni  contrattuali risultanti dal verbale
stesso.
   2. Per i contratti conclusi  a  seguito  dell'appalto  concorso  o
della  trattativa  privata,  la  stipulazione  del  contratto avviene
parimenti entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  al  concorrente
aggiudicatario dell'accettazione dell'offerta.
   3.  Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 hanno luogo entro dieci
giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta. Nel
caso che la scelta del contraente sia avvenuta mediante la  procedura
dell'appalto-concorso  il  termine  per  la comunicazione decorre dal
provvedimento con il quale il soggetto competente ai sensi  dell'art.
57,  comma  8,  approva, nei dieci giorni successivi alla conclusione
della gara, l'operato della commissione  giudicatrice;  durante  tale
periodo l'offerta del privato contraente e' irrevocabile.
   4.  Qualora  il  concorrente  aggiudicatario non provveda entro il
termine stabilito alla stipulazione del contratto,  l'amministrazione
ha   facolta'   di   dichiarare   decaduta   l'aggiudicazione  ovvero
l'accettazione dell'offerta e  di  procedere  alla  scelta  di  altro
contraente sulla base dell'esito della stessa procedura contrattuale,
disponendo    altresi'    l'incameramento   dell'eventuale   cauzione
provvisoria e la richiesta del risarcimento dei  danni  in  relazione
all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.
   5.   Non   appena   avvenuta  l'aggiudicazione,  l'amministrazione
provvede a  restituire  ai  soggetti  non  aggiudicatari  i  depositi
cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.
   6.  I  contratti sono stipulati dal Direttore amministrativo nelle
forme previste dalle relative disposizioni di legge e comunque sempre
in forma scritta, anche mediante atto  di  ordinativo  o  scambio  di
corrispondenza secondo l'uso del commercio.
   7. E' richiesta in ogni caso la forma pubblica ovvero la scrittura
privata   autenticata  per  i  contratti  conclusi  a  seguito  della
procedura di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b) e d).
   8. Il  Direttore,  salvo  delega  al  Direttore    amministrativo,
stipula i contratti di cui agli artt. 66, 68, 69 e 71.
   9.  Il  Direttore  e'  altresi' competente alla stipulazione delle
convenzioni di cooperazione  interuniversitaria  internazionale.  Nel
caso di stipulazione di convenzioni-quadro, che regolino un complesso
di  attivita'  di  ricerca, di formazione e di servizi da parte della
Scuola, eventuali contratti o convenzioni  attuative  che  riguardino
singole   scritture  didattiche,  scientifiche  e  di  servizio  sono
stipulati  dai  responsabili  delle  strutture  interessate,   previa
delibera del Consiglio o Comitato della struttura stessa.
                               Art. 60
                          Ufficiale rogante
   1. Un funzionario dell'amministrazione, di qualifica non inferiore
alla  settima,  e' delegato dal Direttore amministrativo ad assistere
alle operazioni di aggiudicazione  relative  alle  procedure  di  cui
all'art.  54,  lettere  a)  e b). Il predetto funzionario e' altresi'
delegato a ricevere i contratti di cui all'art. 59, comma 7.
   2. Il predetto funzionario deve tenere un repertorio a norma e  in
conformita' della legge notarile, di quella concernente il repertorio
degli  atti  firmati  da  pubblici  ufficiali,  nonche'  delle  leggi
tributarie ove sono indicati tra l'altro tutti  i  contratti  di  cui
all'art.  59,  comma  7, nonche' i verbali di aggiudicazione previsti
dall'art. 57, comma 7, a cui non segue la separata  stipulazione  del
contratto.
                               Art. 61
          Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture
   1.    L'esattezza    tecnico-amministrativa    degli   adempimenti
contrattuali e la qualita' dei lavori eseguiti, dei beni, dei servizi
e delle prestazioni forniti sono oggetto di appositi controlli, anche
in  corso  d'opera,  mediante  idonee  procedure  di  collaudo  o  di
verifica.
   2.  In  particolare,  sono obbligatori i collaudi in corso d'opera
per i lavori nei casi previsti dalla legislazione vigente, mentre  il
collaudo   definitivo  deve  intervenire  non  oltre  sei  mesi  dopo
l'ultimazione dei lavori stessi.
   3. Il collaudo o la verifica  sono  eseguiti  da  personale  della
Scuola  fornito  di  conoscenze  tecniche  specifiche  e nominato dal
Direttore amministrativo o dal Consiglio direttivo per i contratti di
rispettiva  competenza,  ovvero  da  professionisti   designati   dai
rispettivi  ordini  professionali,  ove  esistenti.  Il collaudo o la
verifica non possono comunque essere affidati a persone  che  abbiano
partecipato  all'aggiudicazione della gara, ovvero abbiano progettato
le opere o diretto o sorvegliato i lavori, fatti salvi i casi di  cui
ai commi seguenti.
   4.  Per  le  apparecchiature,  gli  strumenti  e altri materiali o
prestazioni destinati alla  attivita'  didattica  o  di  ricerca,  il
collaudo o la verifica sono eseguiti da chi li ha richiesti.
   5.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 3, se l'importo dei
beni forniti e dei lavori  e  dei  servizi  prestati  non  supera  L.
50.000.000, la verifica o il collaudo consiste in una attestazione di
esatta  e  conforme  esecuzione  della fornitura e del servizio o dei
lavori rilasciata da chi ha ricevuto la fornitura e il servizio o  da
chi ha diretto i lavori. Con le modalita' previste dal presente comma
e'  parimenti eseguito il collaudo o la verifica per i contratti e le
convenzioni di cui  agli  art.  67  e  68  da  chi  ha  richiesto  le
corrispondenti prestazioni.
                               Art. 62
                        Cauzioni e penalita'
   1.  A garanzia dell'esecuzione dei contratti, i privati contraenti
debbono  prestare  idonee  cauzioni,  anche   mediante   fideiussioni
bancarie  e  polizze  assicurative, nel limiti e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
   2. Per i contratti di fornitura di beni e di appalto  di  servizi,
si  prescinde  dalla  cauzione  qualora  il  privato contraente abbia
notoria solidita', nonche' qualora  i contratti medesimi  abbiano  un
importo inferiore a L. 20.000.000.
   3.   Nel   contratto  devono  essere  previste  le  penalita'  per
inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso.
   4.  Ai  contratti  previsti  dall'art.  67  si  applica  la   sola
disposizione di cui al comma 3 del presente articolo.
   5.  Ai  contratti  previsti agli artt. 66, 68, 69 e 71 il presente
articolo si applica compatibilmente con la  natura  e  l'oggetto  del
contratto da stipulare.
                               Art. 63
                        Revisioni dei prezzi
   1.  La  revisione  dei  prezzi  contrattuali e' ammessa nei limiti
previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
                               Art. 64
                 Condizioni e clausole contrattuali
   1. I contratti, ivi compresi  quelli  rinnovabili  periodicamente,
debbono avere termini e durata certi, e comunque non superiore a nove
anni.  Per  i  contratti  di  assicurazione  il  limite  di durata e'
decennale.
   2. Per il medesimo  oggetto  non  possono  essere  stipulati  piu'
contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o convenienza.
   3.  Le  ragioni  di  necessita' o convenienza di cui ai precedenti
commi debbono essere indicate nel provvedimento,  previsto  dall'art.
50, che autorizza il ricorso alla procedura di gara.
   4.  Sono  ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di
opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite.
   5. E' ammessa l'anticipazione del prezzo contrattuale  secondo  le
modalita' e nei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia.
                               Art. 65
               Lavori, provviste e servizi in economia
   1.  E'  consentita  la  realizzazione  in  economia  di  lavori di
manutenzione  nei  limiti  fissati  dalla  legislazione  vigente   in
materia.
   2. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a)  in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri
o appositamente noleggiati e con personale della Scuola;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento dei lavori a imprese  o
a  persone  di  nota  capacita'  e  idoneita', previa acquisizione di
preventivi, anche via fax, contenenti le condizioni di esecuzione dei
lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da
applicare in caso di mancata applicazione o ritardata consegna e ogni
altra condizione ritenuta utile.
   3. E' consentita l'acquisizione di provviste e servizi in economia
entro l'importo di L. 30.000.000 per ciascuna  categoria  individuata
nel regolamento di cui al sesto comma del presente articolo.
   4.  Le provviste e i servizi in economia possono essere realizzati
previa acquisizione, anche via  fax,  di  almeno  tre  preventivi  od
offerte,  anche  reiterati, contenenti le indicazioni di cui al comma
2, lettera b).
   5. Quando si tratti dell'acquisizione di servizi  di  manutenzione
da  parte  della stessa ditta fornitrice  del bene o dell'unica ditta
specializzata in materia, ovvero di lavori, beni e servizi di importo
inferiore  a  L.  2.000.000,  si  puo'  prescindere  dalle   suddette
formalita'.
   6.  I  contratti  di  cui  al  presente articolo e le procedure di
affidamento  degli  stessi  sono  determinati  e  retti  da  apposito
regolamento deliberato dal Consiglio direttivo della Scuola.
   7.La  Scuola  all'inizio  di  ogni anno puo', secondo le procedure
fissate dal presente capo, scegliere una o piu'  ditte    alle  quali
rivolgersi per lavori di manutenzione ordinaria.
                               Art. 66
                   Contratti di leasing e di mutuo
   1. E' consentita la stipulazione di contratti di leasing quando ne
sia  dimostrata  la convenienza economica e finanziaria rispetto alle
tradizionali  tipologie  di  contratto  ai   fini   della   immediata
acquisizione  di  beni  strumentali  per  il  conseguimento  dei fini
istituzionali; di essa deve essere data  adeguata  motivazione  nella
deliberazione di cui all'art. 50.
   2.  Si  applicano,  per  scelta  del  contraente,  le disposizioni
contenute all'art. 54.
   3. La programmazione e le  risultanze  dell'attivita'  di  leasing
sono  evidenziate nella relazione illustrativa al bilancio annuale di
previsione e al conto consuntivo.
   4. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente  per
spese  di  investimento,  ivi  comprese  le  spese  per  manutenzioni
straordinarie, il cui onere complessivo  di  ammortamento  annuo  non
superi  il  dieci  per  cento del finanziamento ordinario dello Stato
previsto al comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24  dicembre
1993, n. 537.
                               Art. 67
       Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato
   1.  Ferma  restando, in ogni caso, l'utilizzazione prioritaria del
personale della Scuola e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio
direttivo con apposito regolamento, possono essere conclusi contratti
d'opera ed essere affidati incarichi professionali per lo svolgimento
di attivita' temporanee e determinate nell'oggetto:
a) non rientranti nelle mansioni del personale in servizio;
b)  di  supporto alle attivita' didattiche, di ricerca, di servizio e
amministrative, quando il personale con adeguata qualifica   non  sia
sufficiente;
c)   di   consulenza  tecnica,  scientifica,  legale  e  fiscale  che
richiedano iscrizioni ad albi o comunque specifiche competenze.
   2.  Alla  stipulazione  dei  contratti  e  all'affidamento   degli
incarichi  si procede a seguito di trattativa privata diretta qualora
la scelta del prestatore d'opera o del  professionista  debba  essere
basata su un rapporto fiduciario. Sono peraltro fatte salve le proce-
dure   di   scelta  del  contraente  stabilite    dalle  disposizioni
comunitarie per quei contratti di servizi previsti al comma 1 il  cui
importo  determini il loro assoggettamento alle disposizioni medesime
e alle condizioni da queste fissate.
   3. Secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma 1
e per le esigenze connesse alle attivita' di  ricerca,  e'  possibile
stipulare   con   personale  di  alta  qualificazione  scientifica  o
professionale, anche di cittadinanza straniera, appositi contratti di
collaborazione  scientifica;  il  contratto  non  puo'  avere  durata
superiore  all'anno e non puo' essere rinnovato per piu' di due volte
nel quinquennio. Il compenso, computato su base mensile, non puo'  in
ogni   caso   superare  la  retribuzione  netta  media  spettante  al
professore ordinario. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente
comma  i professori e i ricercatori in servizio presso le universita'
italiane.
   4. Le disposizioni di  cui  al  comma  3  si  applicano  anche  ai
contratti  relativi  ad  attivita'  seminariali correlate ai corsi di
insegnamento attivati presso la scuola.
   5. Relativamente ai contratti di lavoro a  tempo  determinato  per
l'assunzione   di   personale   relativo   alle  qualifiche  previste
nell'ordinamento    professionale    del    personale    tecnico    e
amministrativo,   trova   applicazione   il   C.C.N.L.  del  comparto
universita' e la relativa normativa di settore. La relativa selezione
sara' effettuata secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui
al comma 1.
                               Art. 68
   Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per
                             conto terzi
   1. Le strutture didattiche, scientifiche  e  di  servizio  possono
effettuare,  anche a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di
organismi  comunitari,  enti  pubblici  o   privati,   attivita'   di
formazione,   studi,   ricerche,   consulenze,   analisi,  controlli,
tarature,  prove  ed  esperienze,  garantendo  comunque  il  regolare
svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche istituzionali.
   2.  Le  attivita'  di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi
contratti o convenzioni, sulla base  di  schemi  tipo  approvati  dal
Consiglio direttivo, in conformita' alle norme stabilite con apposito
regolamento  e  riguardanti  le  modalita' di introito e i criteri di
ripartizione dei relativi proventi, le  modalita'  di  pagamento  del
corrispettivo, le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei
risultati, ivi compresi le invenzioni e i brevetti.
   3. Per le prestazioni a pagamento per le quali occorre fissare una
tariffa, la competenza e' attribuita al Consiglio direttivo.
   4. Nel caso in cui i contratti e le convenzioni di cui al presente
articolo   comportino  la  costituzione  di  organismi  consortili  o
associativi si applicano inoltre le disposizioni stabilite  dall'art.
71.
   5.  Relativamente  ai  casi previsti dallo Statuto e' richiesto il
preventivo parere del Consiglio di Classe.
                               Art. 69
                  Alienazioni, permute e locazioni
   1. L'alienazione e la permuta di beni immobili e l'alienazione  di
beni  mobili  di valore inventariale pari o superiore a L. 50.000.000
sono effettuate mediante asta pubblica, alla quale  ogni  interessato
puo'  presentare  la  propria  offerta,  salvo  casi  eccezionali  di
particolare convenienza. La gara avviene mediante offerte in  aumento
sul  prezzo  base  d'asta  costituito dalla valutazione economica del
bene che, nel caso di bene immobile, e' formulata dall'organo tecnico
di cui all'art. 55, comma 3.
   2. L'alienazione di beni mobili di valore inventariale inferiore a
L. 50.000.000 e'  effettuata  a  trattativa  privata,  mediante  gara
informale   alla   quale  sono  invitati  a  partecipare  almeno  tre
offerenti. L'alienazione  di  materiale  librario  o  informatico  di
valore  inferiore  a  L. 10.000.000 puo' essere effettuata con libera
vendita.
   3. La permuta di beni mobili e'  effettuata  mediante  licitazione
privata  ovvero mediante trattativa privata condotta secondo le forme
di cui al comma 2, nei casi in cui cio' sia ritenuto conveniente.
   4. La locazione di beni immobili e' effettuata mediante trattativa
privata, nel rispetto dei criteri per la  determinazione  dei  canoni
fissati dalla legge.
   5.  Le  procedure  relative  ai  contratti  per  l'alienazione, la
locazione e la permuta di beni immobili e per  la  alienazione  e  la
permuta  di  beni mobili di valore inventariale pari o superiore a L.
50.000.000 sono precedute da adeguate forme di pubblicita'  stabilite
dal Dirigente.
   6. Alla stipulazione dei contratti di alienazione e permuta devono
seguire,  entro quindici giorni, le conseguenti operazioni di scarico
dai registri inventariali dei beni trasferiti.
                               Art. 70
                   Contratti di editoria e stampa
   1. I contratti di editoria e  di  stampa  relativi  a  ricerche  e
lavori  svolti  nell'ambito  dei fini istituzionali della Scuola sono
stipulati con l'osservanza  delle  procedure  previste  nel  presente
capo.  Tutte  le  pubblicazioni  inerenti  a  tali  contratti  devono
riportare la denominazione della Scuola.
   2. Nel caso di stampa di volume, tre  copie  dello  stesso  devono
essere  destinate  alla  biblioteca  della Scuola mentre cinque copie
devono essere destinate all'autore.
                               Art. 71
      Contratti e convenzioni per la partecipazione a organismi
      associativi per lo svolgimento di attivita' istituzionali
   1. Per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali
o di attivita' di supporto o comunque collegate a esse  di  interesse
comune,  la Scuola puo' stipulare convenzioni con altre universita' e
loro strutture e con altri enti pubblici o privati, anche al fine  di
costituire o aderire a centri interuniversitari e a consorzi.
   2.  Per  le  medesime  finalita'  la Scuola puo' inoltre stipulare
contratti  associativi  per  la  costituzione  o  l'acquisizione   di
partecipazioni  in  organismi  di  diritto  privato,  sempre  che sia
garantita,  in  base  alla  legge  o  a  valido  patto  sociale,   la
responsabilita' limitata della Scuola.
   3.  La  stipulazione  delle  convenzioni e dei contratti di cui ai
commi  precedenti  spetta  al  Direttore,  previa  deliberazione  del
Consiglio direttivo e sentito il parere del Consiglio di Classe o del
Consiglio della struttura autonoma.
   4.  La deliberazione di cui al comma 3 deve esporre i motivi per i
quali non si e' ritenuto di provvedere altrimenti e  le  ragioni  che
giustificano la scelta dei soci.
   5. La Scuola e' rappresentata nelle assemblee consortili o sociali
dal  Direttore, o da suo delegato. Eventuali ulteriori rappresentanti
sono designati dal Consiglio direttivo.
   6. I rappresentanti della Scuola negli altri organi  consortili  o
sociali  esercitano  i  poteri  a  essi spettanti in conformita' alle
direttive  che  il   Direttore   rivolge   loro   annualmente   prima
dell'approvazione  del  bilancio consortile o sociale e in ogni altra
occasione in cui  le  circostanze,  tempestivamente  segnalate  dagli
interessati, lo richiedano.
   7.  Il Direttore, nonche' gli altri eventuali rappresentanti della
Scuola, riferiscono al Consiglio direttivo, almeno una  volta  l'anno
prima  dell'approvazione del bilancio consortile o sociale, e in ogni
altra occasione in cui ne siano richiesti,  sull'attivita'  svolta  e
sui programmi del consorzio o dell'organismo associativo.
   8. I bilanci degli organismi di cui al presente articolo sono resi
pubblici a cura della Direzione della Scuola.
                              CAPO VII
                 STRUTTURE CON AUTONOMIA DI GESTIONE
                               Art. 72
                       Ambito di applicazione
   1.  Sono  soggetti alle norme di cui al presente capo le strutture
di cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto.  Per  tutto  quanto  non
espressamente  disciplinato  dal presente capo si fa riferimento alle
norme previste dal presente regolamento.
                       SEZIONE I - Biblioteca
                               Art. 73
                       Consiglio di Biblioteca
   1. Il Consiglio di Biblioteca:
a) approva le linee programmatiche della gestione,  le  richieste  di
finanziamento e il piano annuale delle attivita', comunicandole entro
il 31 maggio alla Direzione della Scuola;
b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 23
febbraio  il  conto  consuntivo,  i quali sono inviati nei successivi
cinque giorni al Direttore per  essere  allegati  rispettivamente  al
bilancio di previsione e al conto consuntivo della Scuola;
c)  approva,  su  proposta  del  Bibliotecario direttore, le forme di
organizzazione del lavoro del personale nel rispetto delle  normative
vigenti.
                               Art. 74
                       Bibliotecario direttore
   1.  Il  Bibliotecario  direttore  predispone,  ai  fini  di quanto
previsto al precedente articolo, entro il 15 maggio di ogni  anno  il
piano annuale delle attivita' e della gestione finanziaria per l'anno
successivo nonche' le connesse richieste di finanziamento ivi incluse
le richieste di assegnazioni ordinarie e quelle di personale tecnico-
amministrativo.
   2.  Il  Bibliotecario  direttore  presenta  per  l'approvazione il
bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio di  Biblioteca
corredati da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i
seguenti aspetti:
a)  utilizzazione  dei  fondi in correlazione alle attivita' in corso
nella biblioteca;
b) eventuali significative  esigenze  sopravvenute  e  variazioni  in
corso d'anno;
c)    conseguimento    delle   finalita'   preventivate   nell'ambito
dell'attivita' istituzionale;
d) risultati generali della gestione.
   3. Il  Bibliotecario  direttore  e'  responsabile  della  gestione
amministrativa   e   contabile   della   Biblioteca.   Egli  provvede
all'ordinazione di quanto occorre al  funzionamento  della  struttura
stessa  e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza
delle norme di cui ai precedenti capi; egli e' altresi' tenuto a ogni
adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.    Per
spese  eccedenti  in  una  sola  volta  lire 25 milioni e' necessaria
l'autorizzazione del Consiglio di Biblioteca.
   4. Il Bibliotecario direttore e' responsabile della  gestione  del
personale   della   struttura   e   adotta   le   conseguenti  misure
organizzative, con esclusione degli istituti normativi  ed  economici
di  carattere  generale  e  dei  provvedimenti  la  cui competenza e'
attribuita agli organi di direzione della Scuola.
   5. Il Bibliotecario direttore designa su funzionario, nominato con
decreto direttoriale, in servizio presso la Scuola e appartenente  al
ruolo  speciale  delle biblioteche, incaricato della sua sostituzione
in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
                               Art. 75
                     Funzionario amministrativo
   1. Il funzionario amministrativo addetto alla Biblioteca:
a)  assume  la  responsabilita',  in  solido  con  il   Bibliotecario
direttore, degli atti amministrativo-contabili;
b)  coadiuva  il  Bibliotecario direttore nel predisporre il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Biblioteca coadiuvando il
Bibliotecario direttore nella funzione di segretario verbalizzante.
                               Art. 76
                    Norme generali sui contratti
   1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti,  alle  vendite,  alle
permute,  alle locazioni e ai servizi in generale di competenza della
biblioteca si provvede mediante contratti da stipularsi  a  cura  del
Bibliotecario  direttore  ai  sensi  delle disposizioni contenute nel
capo VI del presente regolamento.
                               Art. 77
                          Spese in economia
   1.  Le  spese  in  economia  sono  effettuate  dal   Bibliotecario
direttore  in  conformita'  alle  norme contenute nel precedente art.
65.
                               Art. 78
                   Riserva di attivita' negoziale
   1.  Sono  riservate  alla competenza del Consiglio direttivo o del
Dirigente e dell'amministrazione centrale le  spese  e  le  procedure
contrattuali  relative  agli appalti per lavori di ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e  dei  relativi
impianti, delle forniture per il riscaldamento, di energia elettrica,
di  gas,  di acqua e per la conduzione dei relativi impianti, nonche'
per gli appalti dei servizi di pulizia.
                               Art. 79
                        Forniture cumulative
   1. Nel caso in cui la Scuola provveda ad acquisti e forniture  cu-
mulative  di materiale di uso corrente, la Biblioteca puo' rifornirsi
negli appositi magazzini.
   2. In tali casi la Biblioteca provvede a  emettere  ordinativo  di
pagamento per l'importo corrispondente a favore della Scuola.
                               Art. 80
                       Consegnatario dei beni
   1.  Il  Bibliotecario  direttore  e' consegnatario dei beni mobili
risultanti nei registri inventariali della Biblioteca stessa.
   2.  Gli  automezzi  eventualmente  assegnati  anche  per  esigenze
temporanee  della  biblioteca  sono dati in consegna al Bibliotecario
direttore, che risponde del loro uso.
 SEZIONE II - Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
                               Art. 81
Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
   1. Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del
calcolo:
a) approva le linee programmatiche della gestione,  le  richieste  di
finanziamento e il piano annuale delle attivita', comunicandole entro
il 31 maggio alla Direzione della Scuola;
b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 23
febbraio  il  conto  consuntivo,  i quali sono inviati nei successivi
cinque giorni al Direttore per  essere  allegati  rispettivamente  al
bilancio di previsione e al conto consuntivo della Scuola;
c)  approva,  su  proposta  del  Direttore  del  Centro,  le forme di
organizzazione del lavoro del personale nel rispetto delle  normative
vigenti.
                               Art. 82
Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
   1. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del
calcolo   predispone,  ai  fini  di  quanto  previsto  al  precedente
articolo, entro il 15 maggio di ogni  anno  il  piano  annuale  delle
attivita'  e della gestione finanziaria per l'anno successivo nonche'
le connesse richieste di finanziamento ivi incluse  le  richieste  di
assegnazioni ordinarie e quelle di personale tecnico-amministrativo.
   2. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del
calcolo  presenta  il  bilancio  preventivo  e il conto consuntivo al
Consiglio del Centro per l'approvazione corredati da una  dettagliata
relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:
a)  utilizzazione  dei  fondi in correlazione alle attivita' in corso
nel Centro;
b) eventuali significative  esigenze  sopravvenute  e  variazioni  in
corso d'anno;
c)    conseguimento    delle   finalita'   preventivate   nell'ambito
dell'attivita' istituzionale;
d) risultati generali della gestione.
   3.  Il  Direttore  del  Centro  e'  responsabile  della   gestione
amministrativa   e   contabile   del  Centro  stesso.  Egli  provvede
all'ordinazione di quanto occorre al  funzionamento  della  struttura
stessa  e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza
delle norme di cui ai precedenti capi;  e'  altresi'  tenuto  a  ogni
adempimento  di  legge  anche in ottemperanza alle norme fiscali. Per
spese eccedenti  in  una  sola  volta  L.  25.000.000  e'  necessaria
l'autorizzazione   del   Consiglio   del   Centro   di   elaborazione
dell'informazione e del calcolo.
   4. Il responsabile tecnico di cui all'ultimo  comma  dell'art.  21
dello  Statuto  e'  responsabile  della  gestione del personale della
struttura  e  adotta  le  conseguenti   misure   organizzative,   con
esclusione   degli  istituti  normativi  ed  economici  di  carattere
generale e dei provvedimenti la cui  competenza  e'  attribuita  agli
organi di direzione della Scuola.
                               Art. 83
                     Funzionario amministrativo
   1. Il funzionario amministrativo addetto al Centro di elaborazione
dell'informazione e del calcolo:
a)  assume la responsabilita', in solido con il Direttore del Centro,
degli atti amministrativo-contabili;
B) coadiuva il Direttore  del  Centro  nel  predisporre  il  bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
c)  partecipa  alle riunioni del Consiglio del Centro di elaborazione
dell'informazione  e  del  calcolo   con   funzione   di   segretario
verbalizzante.
                               Art. 84
                    Norme generali sui contratti
   1.  Ai  lavori,  alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle
permute, alle locazioni e ai servizi  in  genera  di  competenza  del
Centro  di  elaborazione  dell'informazione e del calcolo si provvede
mediante contratti da stipularsi dal Direttore del  Centro  ai  sensi
delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento.
                               Art. 85
                          Spese in economia
   1.  Le  spese in economia sono effettuate dal Direttore del Centro
di elaborazione dell'informazione e del calcolo in  conformita'  alle
norme contenute nel precedente art. 65.
                               Art. 86
                   Riserva di attivita' negoziale
   1.  Sono  riservate  alla competenza del Consiglio direttivo o del
Dirigente e dell'amministrazione centrale le  spese  e  le  procedure
contrattuali  relative  agli appalti per lavori di ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e  dei  relativi
impianti, delle forniture per il riscaldamento, di energia elettrica,
di  gas,  di acqua e per la conduzione dei relativi impianti, nonche'
per gli appalti dei servizi di pulizia.
                               Art. 87
                        Forniture cumulative
   1. Nel caso in cui la Scuola provveda ad acquisti e forniture  cu-
mulative  di  materiale  di  uso  corrente, il Centro di elaborazione
dell'informazione  e  del  calcolo  puo'  rifornirsi  negli  appositi
magazzini.
   2.  In tali casi il Centro di elaborazione dell'informazione e del
calcolo provvede a emettere ordinativo  di  pagamento  per  l'importo
corrispondente a favore della Scuola.
                               Art. 88
                       Consegnatario dei beni
   1. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del
calcolo  e'  consegnatario  dei  beni  mobili risultanti nei registri
inventariali  del  Centro   stesso,   a   eccezione   della   diretta
responsabilita'   del   personale   tecnico   per   le   attrezzature
scientifiche e didattiche in dotazione al Centro ai  sensi  dell'art.
35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
   2.  Gli  automezzi  eventualmente  assegnati  anche  per  esigenze
temporanee del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo
sono  dati in consegna al Direttore del Centro, che risponde del loro
uso.
            SEZIONE III - Centri di ricerca e laboratori
                               Art. 89
            Anticipazione di fondi ai centri e laboratori
   1. Il Consiglio direttivo puo' deliberare l'anticipazione di fondi
ai  centri  e  laboratori di cui all'art. 22 dello Statuto nel limite
massimo del quaranta per cento della somma  complessiva  stanziata  e
disponibile  quale  fondo di dotazione degli stessi, con possibilita'
di reintegro durante l'esercizio previa presentazione del  rendiconto
delle somme gia' spese.
   2. La gestione dei fondi su anticipazione puo' essere concessa dal
Consiglio  direttivo su espressa richiesta del Direttore del centro o
laboratorio  da  effettuarsi  entro  e  non  oltre  il  30   novembre
antecedente l'inizio dell'esercizio.
   3. La somma anticipata viene resa disponibile dall'amministrazione
della  Scuola,  comunicata  al  Direttore  del centro o laboratorio e
accreditata  su  un  sottoconto  aperto  presso  la  banca  cassiere,
intestato al centro o laboratorio medesimo.
   4.  Il  nominativo e la firma autografa del Direttore del centro o
laboratorio, nonche' del docente delegato,  nell'ipotesi  di  cui  al
successivo   art.  91,  comma  3,  autenticata  dal  Direttore,  sono
comunicati alla banca cassiere.
                               Art. 90
                   Gestione fondi su anticipazione
   1. Il  Direttore  del  centro  o  laboratorio,  sotto  la  propria
responsabilita',  dispone  direttamente, mediante apposito ordine, il
pagamento in favore dei crediti, sul conto del centro o  laboratorio,
nell'osservanza   delle  norme  del  presente  regolamento;  egli  e'
altresi' tenuto a ogni adempimento di legge,  anche  in  ottemperanza
alle  norme  fiscali;  l'ordine  estinto,  con  allegata  la relativa
documentazione vistata dal Direttore e copia del buono di carico  ove
richiesto,   dovra'   essere   conservato  agli  atti  del  centro  o
laboratorio.
   2. L'istituto cassiere in via mensilmente al Direttore del  centro
o laboratorio gli ordinativi estinti con la relativa documentazione.
   3.   Il   Direttore   del   centro   o   laboratorio  rende  conto
trimestralmente delle spese effettuate  inviando  all'amministrazione
l'elenco  degli  ordinativi  estinti con la relativa documentazione e
gli eventuali buoni inventariali di carico.
   4. Lo stesso procedimento deve essere seguito per il reintegro e a
chiusura d'esercizio.
   5.  Gli  obiettivi  ordinativi  al  termine  dell'esercizio   sono
restituiti dalla banca all'istituto per il loro annullamento e per la
loro successiva riemissione.
   6.  Di detti ordinativi viene data comunicazione dal Direttore del
centro o laboratorio  all'amministrazione  unitamente  al  rendiconto
annuale.
   7.  Qualora sia riscontrata irregolarita' nella spesa il Direttore
amministrativo deve chiedere al Direttore del centro o laboratorio la
regolarizzazione; ove impossibile o in caso di  inottemperanza,  deve
darne  immediata  notizia  al  Consiglio  direttivo per i conseguenti
provvedimenti.
   8. Alla fine dell'esercizio di sottoconto  di  cui  al  precedente
art.  89  viene  azzerato  e  le  somme  residue accreditate al conto
generale della Scuola.
                               Art. 91
                  Direttore di centro o laboratorio
   1.  Il  Direttore  del  centro o laboratorio e' responsabile della
gestione amministrativa e contabile del centro o laboratorio stesso.
   2. Il Direttore provvede all'ordinazione, mediante  contratti  nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  precedente capo VI, di
quanto occorre al funzionamento del centro o laboratorio e per  tutte
le  necessita' connesse all'attivita' da chiunque svolta nel centro o
laboratorio  stesso,  con  le  modalita'  indicate   negli   articoli
seguenti.
   3.  Il  Direttore  del  centro  o  laboratorio  designa il docente
incaricato della sua sostituzione in caso  di  assenza  o  temporaneo
impedimento.
                               Art. 92
                       Consegnatario dei beni
   1. Il Direttore del centro o laboratorio e' consegnatario dei beni
mobili  risultanti nei registri inventariali del centro o laboratorio
stesso, a  eccezione  della  diretta  responsabilita'  del  personale
tecnico per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al
centro o laboratorio ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
   2.  Gli  automezzi  eventualmente  assegnati  anche  per  esigenze
temporanee  del  centro  o  laboratorio  sono  dati  in  consegna  al
Direttore del centro o laboratorio, che risponde del loro uso.
                               Art. 93
                      Disponibilita' dei fondi
   1. I centri e laboratori dispongono di:
a)  un  fondo comprendente la dotazione ordinaria di funzionamento ed
eventuali assegnazioni per  acquisto  di  attrezzature  didattiche  e
librarie e per la ricerca scientifica;
b) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo
di liberalita';
c) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati per attivita' di ricerca e consulenza;
d)  ogni  altro  fondo  specificatamente  destinato  per  legge o per
disposizione del  Consiglio  direttivo  all'attivita'  del  centro  o
laboratorio.
   2.  I predetti fondi contabilizzati nel bilancio della Scuola sono
gestiti dall'amministrazione in apposite partite contabili  intestate
a ciascun centro o laboratorio.
   3.  Le spese sui fondi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono
essere  pagate  solo  nei  limiti  degli  importi  delle  riscossioni
effettuate.
   4.  E'  fatto  in  ogni  caso divieto ai centri e ai laboratori di
ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione centrale  e
con le modalita' di cui alla presente sezione.
                               Art. 94
                  Spese dei centri e dei laboratori
   1.  Nessuna  spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli
di ciascun centro  o  laboratorio  puo'  essere  posta  a  carico  di
disponibilita' diverse da quelle di cui all'articolo precedente.
   2.  Le  spese  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e
consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici
finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro
i limiti dei finanziamenti stessi.
   3. Il Consiglio direttivo determina la quota da destinare a titolo
di concorso alle spese generali di funzionamento della Scuola.
                               Art. 95
                          Impegni di spesa
   1.  Il  Direttore  puo'  disporre  direttamente impegni di spesa e
procedere a ordinazioni fino al limite di L. 10.000.000.
   2. Per il medesimo  oggetto  e'  fatto  divieto  di  procedere  al
frazionamento della spesa.
   3.  E'  fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a
carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni ai centri e
ai laboratori.
   4. Per  impegni  di  spesa  di  importo  pari  o  superiore  a  L.
10.000.000 la competenza e' del Consiglio direttivo.
                               Art. 96
                        Forniture cumulative
   1. Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi di procedere ad
acquisti  cumulativi  di  materiale  di  uso  corrente,  i  centri  e
laboratori sono tenuti a rifornirsi negli appositi  magazzini  ovvero
presso i fornitori indicati dall'amministrazione, con le modalita' da
essa stabilite.
   2.  In  tali  casi  la  spesa  e'  imputata sui fondi dei centri e
laboratori interessati.
                               Art. 97
                 Registro degli impegni e forniture
   1. Ogni centro o laboratorio deve tenere apposito  registro  degli
impegni   di   spese  fornito  dall'amministrazione,  preventivamente
numerato e vidimato dal Direttore amministrativo.
   2. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga  fatta  richiesta,
il  registro  e'  trasmesso all'Ufficio di ragioneria per il visto di
controllo e per la determinazione dei residui passivi.
   3.  Ogni  centro  o  laboratorio  deve  tenere  altresi'  apposito
registro  di  cassa,  fornito  dall'amministrazione,  preventivamente
numerato e vidimato dal Direttore amministrativo e nel  quale  devono
essere  annotate  cronologicamente  le disponibilita' dei fondi e gli
ordini di pagamento.
   4.  Per  l'effettuazione  delle  piccole  spese  in  contanti,  il
Direttore   del  centro  o  laboratorio  potra'  emettere  ordini  di
pagamento a proprio  favore  per  somme  comunque  non  eccedenti  L.
200.000 mensili.
   5.  Ciascun centro o laboratorio deve tenere apposito registro per
le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i  prelevamenti
effettuati  con ordine di pagamento a favore del Direttore del centro
o laboratorio sia le piccole spese effettuate.
                               Art. 98
                         Documenti di spesa
   1. Tutti i documenti di spesa sono annotati nel  registro  di  cui
all'articolo precedente in corrispondenza dei rispettivi impegni.
   2.  Le  fatture,  note,  conti ecc. sono vistate dal Direttore del
centro  o  laboratorio  ai   fini   anche   dell'attestazione   della
regolarita'   della  fornitura  o  del  servizio,  della  rispondenza
all'ordinazione, della regolarita' dell'esecuzione e  dell'osservanza
delle norme previste nel presente regolamento.
   3.  A  ogni  documento relativo a spese di acquisto di beni mobili
inventariabili   deve   essere   allegato   il   buono   di    carico
dell'inventario, firmato dal Direttore del centro o laboratorio; puo'
prescindersi dalla contestualita' della predetta allegazione nei casi
di   abbonamento   o  prenotazione  a  periodici  o  altro  materiale
bibliografico.
   4. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono L.  50.000,
il  Direttore  del  centro  o  laboratorio  e' esentato, sotto la sua
personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione.
   5.  Non  e'  consentito  il  frazionamento  di  una  stessa  spesa
eccedente L. 50.000.
   6.  La  prova  dell'avvenuto  pagamento,  ove  non  sia altrimenti
acquisibile, potra' essere costituita da apposita  dichiarazione  del
Direttore.
                               Art. 99
                         Avanzi di gestione
   1.   Le  somme  non  impegnate  al  termine  dell'esercizio  sulle
disponibilita'  dei  fondi  dei  centri  e  laboratori  costituiscono
economie di gestione.
   2.  Le  somme  predette  potranno  essere  riassegnate ai centri e
laboratori nell'esercizio successivo con deliberazione del  Consiglio
direttivo,  ove  cio'  sia  necessario  in  relazione  agli effettivi
bisogni.
                              Art. 100
                          Spese in economia
   1. Le spese in economia sono effettuate dal Direttore del centro o
laboratorio in conformita' alle norme contenute nel  precedente  art.
65.
                              CAPO VIII
                PROCEDURE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
                              Art. 101
                  Compiti del collegio dei revisori
   1.  In  attuazione  dell'art.  51  dello  Statuto, il collegio dei
revisori:
a) provvede al riscontro della regolarita' contabile della Scuola;
b) esprime  parere  obbligatorio  sulle  materie  di  bilancio  e  in
particolare  sull'attendibilita'  delle  previsioni  di  entrata  nel
bilancio preventivo della  Scuola,  sull'assestamento  del  bilancio,
sulla  corrispondenza  delle  risultanze  del conto consuntivo con le
scritture finanziarie e patrimoniali;
c) compie tutte le verifiche necessarie per  assicurare  il  regolare
andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
d)  accerta  la  regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture
finanziarie e patrimoniali;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza
dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
f) presenta al Consiglio direttivo una relazione sul conto consuntivo
annuale, che viene trasmessa  alla  Corte  dei  Conti  unitamente  al
consuntivo stesso;
g)  esercita,  inoltre,  tutte  le competenze a esso attribuite dalla
normativa vigente.
   2. Il collegio e' costituito con la presenza del Presidente e  dei
membri  effettivi  salvo  che  intervengano  alle  sedute, in caso di
assenza o impedimento, i rispettivi  membri  supplenti.  Il  collegio
delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
   3.  I  membri  del  collegio  possono  assistere alle riunioni del
Consiglio direttivo.
   4.   L'amministrazione   assicura   le   risorse   necessarie   al
funzionamento del collegio.
                              Art. 102
                       Verifica dell'attivita'
   1.  Il  nucleo  di  valutazione  interna  e'  istituito,  ai sensi
dell'art. 52 dello Statuto, per la verifica, mediante analisi compar-
ative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  della   realizzazione   degli
obiettivi,   della  corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse
pubbliche, della  produttivita'  della  ricerca  e  della  didattica,
dell'imparzialita'  e  del  buon andamento dell'azione amministrativa
della Scuola. Esso esegue altresi' rilevazioni  periodiche,  anche  a
campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa e contabile.
   2.  Il nucleo di valutazione interna e' costituito con decreto del
Direttore ed e' composto dal presidente e da un numero di membri  non
inferiore  a  due, anche esterni alla Scuola, designati dal Consiglio
direttivo tra  esperti  in  materia  di  organizzazione  aziendale  e
valutazione  del  rendimento  dei  pubblici  servizi,  di  analisi  e
valutazione dei bilanci, di ragioneria e contabilita' pubblica  e  di
diritto  amministrativo.  Per  la  verifica della produttivita' della
ricerca  e  della  didattica,  esso  e'  integrato  da  due   docenti
universitari anche stranieri.
   3.  Il  nucleo  di  valutazione  opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente al Direttore, cui riferisce annualmente; puo'
proporre, nella relazione generale di cui al comma 4,  gli  opportuni
adeguamenti  dell'azione  amministrativa e contabile e le conseguenti
modifiche   del   presente   regolamento.   Esso   determina   almeno
annualmente,  anche  su  indicazione  degli  organi  di governo della
Scuola, i parametri di  riferimento  del  controllo;  ha  accesso  ai
documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto,
informazioni  a  tutti gli uffici e centri di spesa e ai responsabili
delle strutture didattiche.
   4. Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo  di  valutazione  sono
fatti  pervenire i risultati della gestione della Scuola e dei centri
di spesa relativi all'esercizio  trascorso.  Il  nucleo  formula  nei
quindici  giorni  successivi le proprie osservazioni in una relazione
generale nella quale e' riepilogato l'esito dei controlli effettuati.
Tale relazione e' allegata al conto consuntivo, ed e'  comunicata  al
Ministero  dell'universita',  al  Consiglio  universitario nazionale,
alla Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, per i fini di
cui all'art. 5, comma 23, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
nonche' al Comitato provinciale della pubblica amministrazione
   5.  Le  decisioni relative alla ripartizione delle risorse in sede
di formazione del bilancio annuale della Scuola devono  essere  prese
anche  tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente
articolo.
   6. Delle suddette verifiche si deve altresi' tener conto  ai  fini
della  eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 41 e 43
dello Statuto e all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n. 29.
   7. Il nucleo di valutazione interna dura in carica tre anni.
   8.   L'amministrazione   assicura   le   risorse   necessarie   al
funzionamento del nucleo.
                              Art. 103
                         Obbligo di denuncia
   1.  Salvo  ogni  altro  obbligo  previsto dalla legge, i dirigenti
degli uffici  dell'amministrazione  centrale,  i  responsabili  delle
strutture   didattiche,   scientifiche   e  di  servizio,  nonche'  i
funzionari amministrativi  per  la  parte  di  loro  competenza,  ove
nell'esercizio  delle  rispettive funzioni vengano a conoscenza di un
fatto  che  possa  dar  luogo  a  responsabilita'  amministrative   e
contabili,  sono  tenuti a darne tempestiva notizia al Direttore e al
Direttore amministrativo per l'esercizio delle azioni previste  dalla
legge.  A  tali  fini,  inoltre, la competenza e' del Direttore se il
fatto sia  imputabile  il  Direttore  amministrativo,  del  Consiglio
direttivo  se  il fatto sia imputabile al Direttore o ai responsabili
della gestione delle strutture autonome.
   2. Qualora dalle verifiche del nucleo di valutazione interna o del
collegio dei revisori ovvero al momento della presentazione del conto
consuntivo si evidenzi uno scoperto di cassa  ovvero  uno  squilibrio
tra  assegnazioni  o  entrate  e  spese  nella  gestione di un centro
autonomo di spesa, il Direttore procede alla  diffida  nei  confronti
del responsabile del centro stesso, affinche' vengano adottati, entro
i  successivi  tre  mesi, gli opportuni provvedimenti per sovvenire a
tale situazione, in  mancanza  dei  quali  di  Direttore  provvede  a
effettuare   apposita  comunicazione  al  Consiglio  direttivo  e  al
Consiglio del centro interessato per i provvedimenti conseguenti.
                               CAPO IX
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 104
                             Sede legale
   1. La sede legale della Scuola e' fissata in Piazza dei  Cavalieri
7, Pisa.
                              Art. 105
                          Limiti di valore
   1.  Tutti  gli  importi  indicati  nel presente regolamento devono
intendersi al netto delle imposte e, fatti salvi  quelli  fissati  da
disposizioni  comunitarie  e da disposizioni contenute nelle leggi di
cui all'art. 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n.  168,  possono
essere aggiornati con delibere del Consiglio direttivo.
                              Art. 106
                              Compensi
   1.  Il  Consiglio  direttivo  determina  la misura degli eventuali
compensi per le attivita' svolte negli  organi  di  governo  e  negli
organismi di gestione, di controllo e consultivi della Scuola.
                              Art. 107
                        Incarichi di missione
   1.  Per le attivita' fuori sede, connesse con lo svolgimento delle
attivita' didattiche e scientifiche o con l'assolvimento  dei  doveri
di  servizio,  sono ammessi il rimborso delle spese per ogni mezzo di
trasporto,  vitto,  alloggio   e   delle   altre   spese   necessarie
effettivamente    sostenute   e   idoneamente   documentate   nonche'
l'eventuale erogazione della  specifica  indennita',  sulla  base  di
apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.
                              Art. 108
              Attivita' culturali, ricreative e sociali
   1.  La  Scuola,  ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, favorisce le
attivita' culturali, ricreative e sociali  in  favore  del  personale
attraverso  la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture
e risorse, nei limiti fissati dall'art. 9, commi 1 e 2,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537.
   2.  Nell'ambito dei provvedimenti per l'adeguamento dell'orario di
servizio e dell'orario di lavoro alle vigenti disposizioni  di  legge
puo'  essere  disposta, con delibera del Consiglio direttivo, sentite
le organizzazioni sindacali, l'assegnazione a  favore  del  personale
assoggettato alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  di  buoni  pasto da utilizzarsi presso la mensa della
Scuola. Nel periodo di chiusura della stessa il  Consiglio  direttivo
puo'  deliberare l'assegnazione di equivalente indennita', secondo le
modalita' e le condizioni stabilite nella delibera stessa.
                              Art. 109
            Spese di rappresentanza e spese per convegni
   1. Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta
e obiettiva esigenza della Scuola, in rapporto alle proprie finalita'
istituzionali,  di  manifestarsi  all'esterno   e   di   intrattenere
pubbliche  relazioni  con  soggetti  a  essa estranei e corrispondere
all'intento di richiamare sull'attivita' della Scuola l'attenzione  e
l'interesse di ambienti e soggetti qualificati.
   2.  Nelle  attivita'  di  rappresentanza  il  Direttore puo' farsi
accompagnare o sostituire da propri delegati.
   3. In occasione di convegni, congressi e  manifestazioni  similari
organizzati  dalla  Scuola, e' consentito il pagamento delle spese di
viaggio e di soggiorno, anche  in  forma  forfettaria,  degli  ospiti
invitati, nonche' il pagamento per conferenze, seminari, interventi e
attivita'  similari  tenuti  dagli  stessi,  nei limiti stabiliti dal
Consiglio direttivo.
   4. Le spese di rappresentanza sono disposte dal  Direttore,  sotto
la   sua   personale   responsabilita';   i  relativi  provvedimenti,
debitamente motivati, sono portati periodicamente  a  conoscenza  del
Consiglio direttivo.
                              Art. 110
                 Rappresentanza e difesa in giudizio
   1.  Nei  giudizi  attivi  e passivi avanti l'autorita' giudiziaria
ordinaria, i collegi arbitrali e le  giurisdizioni  amministrative  e
sempreche'  non  si tratti di controversie con lo Stato, la Scuola e'
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
   2. Per particolari  questioni,  comunque  attinenti  alla  propria
autonomia  gestionale,  la  Scuola,  sulla  base  di  una  apposita e
motivata deliberazione a stare in  giudizio  adottata  dal  Consiglio
direttivo,  puo'  conferire  specifico  mandato  di  rappresentanza e
difesa anche ad avvocati del libero foro.
                              Art. 111
                     Procedimenti amministrativi
   1.  Ai   procedimenti   amministrativi   previsti   dal   presente
regolamento   si   applica,   fatta   salva  ogni  eventuale  diversa
prescrizione stabilita nelle disposizioni precedenti,  la  disciplina
dei  termini  per  la conclusione dei procedimenti medesimi contenuta
nel regolamento della Scuola adottato ai sensi della legge  7  agosto
1990, n. 241.
   2. Il nucleo di valutazione interna compie annualmente rilevazioni
sul  rispetto  dei  termini  di  cui  al  comma 1; l'inosservanza dei
termini prescritti puo' essere  valutata  ai  fini  dell'applicazione
delle  misure  previste dagli artt. 20 e 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 112
                       Disposizioni di rinvio
   1.  Con  uno  o piu' provvedimenti del Direttore e/o del Direttore
amministrativo sono adottati schemi e tabelle per  la  redazione  dei
documenti amministrativo-contabili previsti dal presente regolamento.
Con  i  medesimi  provvedimenti  possono  essere emanate disposizioni
attuative, integrative o esplicative del regolamento medesimo.
   2. Per la redazione del  bilancio  preventivo  e  l'individuazione
delle relative voci si fa riferimento al piano dei conti del bilancio
preventivo   1996;   eventuali   variazioni   sono   determinate  con
provvedimento del Direttore e del Direttore amministrativo.
   3. I provvedimenti di cui  ai  commi  precedenti  sono  portati  a
conoscenza del Consiglio direttivo.
                              Art. 113
                      Disposizioni transitorie
   1.  Per  i centri di spesa di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto
e' possibile la condivisione delle prestazioni rese  dal  funzionario
amministrativo da parte delle due strutture.
   2. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  continuano  a essere
regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure
medesime.
   3. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   regolamento   il   Direttore  procede,  sulla  base  delle
designazioni effettuate dal  Consiglio  direttivo,  alla  nomina  dei
componenti  del  nucleo  di  valutazione  interna.  Dalla stessa data
cessano i componenti eventualmente nominati in via provvisoria.
   4. Le procedure amministrativo-contabili relative alla gestione in
corso e a quelle degli esercizi precedenti non concluse al momento di
entrata in vigore del presente regolamento sono portate a  compimento
dagli uffici dell'amministrazione centrale.
   5.  Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
si provvede alla ricognizione degli  inventari  e  al  rinnovo  degli
stessi,  e  alla  presa  in  consegna da parte dei responsabili delle
strutture autonome dei beni di pertinenza delle strutture stesse.
                              Art. 114
              Entrata in vigore e abrogazione di norme
   1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 7,  commi
da  7  a  11,  della  legge  9  maggio 1989, n. 168, ed e' pubblicato
all'Albo della Scuola. Esso entra in vigore il  1  gennaio  dell'anno
successivo   alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  a
eccezione  degli  articoli  relativi  alla  redazione   dei   bilanci
preventivi  della  Scuola  e  delle strutture autonome che entrano in
vigore  alla  data  di  pubblicazione   del   regolamento   medesimo.
Eventuali  modifiche  possono  essere apportate al regolamento con la
stessa procedura prevista per la sua approvazione.
   2. Con l'entrata in vigore del  presente  regolamento  cessano  di
avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982,
n.  371, e tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque
incompatibili.
   Pisa, 14 ottobre 1996
                                                         Il direttore