IL DIRETTORE VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni; VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 11; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11 VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo in data 5 luglio 1996 con cui e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola; VISTI in particolare gli artt. 6, 9 e 59 dello Statuto; ATTESO che il testo del regolamento e' stato sottoposto al controllo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 e art. 7, comma 9, della legge n. 168/1989 sopracitata, come da nota di trasmissione n. prot. 7144 in data 15 luglio 1996; ATTESO altresi' che, ai sensi dei citati articoli, il Ministro esercita il controllo di legittimita' e di merito entro il termine perentorio di 60 giorni, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento puo' essere emanato; ACCERTATO che i termini di cui sopra sono decorsi senza che via sia stata la pronuncia del Ministro; DECRETA E' emanato il seguente regolamento denominato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale". E' disposta l'affissione all'Albo Ufficiale della Scuola. E' disposto altresi' l'invio del regolamento per la pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativo- contabile e finanziaria della Scuola Normale Superiore di Pisa, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dello Statuto della Scuola. 2. L'azione amministrativa della Scuola e' diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Art. 2 Strutture di gestione 1. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria della Scuola si realizza mediante le strutture amministrative centrali e le strutture di cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto. Esse operano nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento. Art. 3 Strumenti e criteri di gestione 1. Strumenti per la gestione amministrativo-contabile e finanziaria sono il bilancio annuale della Scuola e i bilanci annuali delle strutture di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto, formulati sulla base delle previsioni e degli obiettivi indicati nel Piano pluriennale di sviluppo e nel Programma annuale di attivita' di cui agli artt. 6 e 9 dello Statuto. 2. I bilanci si conformano ai principi generali di universalita', integrita', unita', veridicita' e dell'equilibrio finanziario. Quest'ultimo puo' essere ottenuto anche mediante utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione presunto, relativo all'esercizio precedente, quota che e' utilizzabile fin dal 1 gennaio. 3. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio. E' altresi' vietato qualsiasi atto di gestione che abbia per oggetto somme eccedenti i limiti degli stanziamenti contenuti nelle unita' elementari del bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6. 4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 5. La gestione finanziaria della Scuola e' unica e si svolge in base a un unico bilancio di previsione; a esso sono allegati i bilanci di previsione delle strutture di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto. CAPO II BILANCI SEZIONE I - Norme generali Art. 4 Contenuto e struttura dei bilanci annuali di previsione 1. Il bilancio di previsione della Scuola e' formulato in termini finanziari di competenza. Esso indica, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, le entrate che si prevede di accertare e le spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. 2. Il bilancio annuale di previsione delle strutture di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto e' formulato in termini finanziari di cassa ed espone l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario. Per le entrate le previsioni debbono essere certe o ragionevolmente attendibili e specificamente motivate, anche in relazione a quote parti di crediti riscuotibili negli esercizi futuri; per le spese le previsioni devono essere formulate in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative con riferimento al periodo considerato. 3. I bilanci annuali si suddividono in due sezioni: entrate e spese. Ognuna delle due sezioni si suddivide in titoli, categorie e capitoli, che sono successive articolazioni relative alla provenienza delle entrate e alla destinazione delle spese in corrispondenza alle attribuzioni funzionali. 4. L'unita' elementare dei bilanci e' il capitolo. Ogni capitolo raggruppa entrate omogenee per provenienza o finalizzazione ovvero spese omogenee per destinazione funzionale. 5. Per la sezione delle spese il capitolo e' suscettibile di una disaggregazione a fini conoscitivi per articoli, anche su differenti livelli, che individuano le poste utili per la gestione e la rendicontazione dei costi per eventuali centri di costo. 6. Al bilancio annuale di previsione della Scuola e' allegato un bilancio di previsione gestionale per centri di costo al solo fine di consentire la rilevazione, l'analisi e il controllo dei costi riconducibili alle attivita' dei centri stessi. Art. 5 Fondi di riserva 1. Nel bilancio annuale della Scuola e nei bilanci annuali delle strutture e' iscritto, in apposito capitolo tra la parte corrente, un fondo di riserva, destinato all'aumento dello stanziamento di altri capitoli di spese nel corso dell'esercizio finanziario, alla creazione di stanziamenti di nuovi capitoli delle spese qualora cio' si rendesse necessario. 2. L'ammontare dello stanziamento su tale capitolo non puo' super- are il dieci per cento del totale delle spese previste in bilancio. 3. Il prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Direttore o dai responsabili della gestione, delle strutture autonome con provvedimenti sottoposti alla ratifica, rispettivamente, del Consiglio direttivo o del Consiglio della struttura stessa. 4. Sul capitolo di cui al presente articolo non possono essere emessi mandati di pagamento. Art. 6 Variazioni ai bilanci 1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive esigenze, il Consiglio direttivo adottera' le opportune variazioni di bilancio tenuto conto anche delle eventuali esigenze prospettate dalle strutture autonome. 2. Le proposte di assestamento di bilancio dovranno essere corredate dal parere preventivo della commissione bilancio e del collegio dei revisori dei conti; esse sono presentate al Consiglio direttivo dal Direttore con motivata relazione. 3. In caso di necessita' e di urgenza le variazioni possono essere disposte con provvedimento del Direttore, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva e da portare a conoscenza del collegio dei revisori dei conti. 4. Nessuna variazione di bilancio nella parte delle spese puo' essere adottata dopo il 30 novembre; fanno eccezione le spese obbligatorie o quelle per le quali dal mancato pagamento deriverebbe un danno all'amministrazione. 5. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. 6. Sono vietati gli storni tra residui, tra residui e competenze e viceversa, tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione. 7. Le variazioni di bilancio connesse ad accertamenti di entrate strettamente finalizzate che pervengono nel corso dell'anno sono disposte d'ufficio e direttamente assegnate al corrispondente capitolo di spesa. Di dette variazioni e' data comunicazione al Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva. 8. Qualora le variazioni al bilancio della Scuola comportino maggiori assegnazioni alle strutture autonome i rispettivi Consigli provvederanno, su proposta del responsabile della gestione, al relativo assestamento di bilancio. SEZIONE II - Bilancio annuale di previsione della Scuola Art. 7 Bilancio annuale di previsione della Scuola 1. Il bilancio di previsione della Scuola, formulato secondo principi di cui alla sezione precedente, presenta come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. 2. Nella delibera di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio direttivo deve esplicitare le linee programmatiche della gestione finanziaria per l'esercizio a cui si riferisce; in particolare, nell'ipotesi di disavanzo presunto il Consiglio direttivo deve indicare nella delibera di approvazione del bilancio preventivo i criteri adottati per assorbire detto disavanzo. 3. Nel caso di maggior accertamento in sede consuntiva del disavanzo di amministrazione, rispetto a quello presunto, il Consiglio direttivo deve deliberare i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti di tale scostamento. 4. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce. 5. Le entrate corrispondenti a trasferimenti dai fondi del Ministero dell'universita' vengono iscritte in bilancio, in caso di mancanza di formale comunicazione della loro entita', in misura pari a quelle assegnate per l'esercizio finanziario precedente. Art. 8 Avanzo di amministrazione del bilancio della Scuola 1. L'avanzo di amministrazione del bilancio della Scuola puo' essere determinato da: a) somme derivanti da economie di gestione; b) somme non utilizzate su finanziamenti finalizzati. 2. Il Direttore amministrativo, al 1 gennaio di ciascun anno, provvede a riassegnare le somme di cui al punto b) del precedente comma ai corrispondenti capitoli nel bilancio di competenza, dandone comunicazione al Consiglio direttivo nella seduta successiva. 3. Le somme di cui al comma 1, lettera a), e relative a stanziamenti in conto capitale non impegnati alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate, previa deliberazione del Consiglio direttivo, nel conto delle competenze dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti. Art. 9 Classificazione delle entrate e delle spese 1. Le entrate del bilancio annuale della Scuola sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I Entrate contributive Titolo II Entrate per trasferimenti dai fondi del Ministero dell'universita' Titolo III Entrate derivanti da altri trasferimenti Titolo IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI Entrate diverse Titolo VII Partite di giro e contabilita' speciali 2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I Spese correnti Titolo II Spese in conto capitale Titolo III Trasferimenti a strutture autonome Titolo IV Estinzione di mutui e anticipazioni Titolo V Partite di giro e contabilita' speciali. 3. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Art. 10 Procedura e scadenza per la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione della Scuola 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno i responsabili delle strutture di gestione autonoma e dei laboratori e i responsabili dei servizi amministrativi e tecnici della Scuola devono trasmettere al Direttore amministrativo le linee programmatiche di attivita' per l'esercizio finanziario successivo e il relativo piano di spesa. 2. Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie per la realizzazione dei programmi e delle attivita' di rispettiva competenza con indicazione delle eventuali entrate previste. 3. Il progetto di bilancio annuale e lo schema di relazione illustrativa di accompagnamento sono predisposti, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma annuale di attivita' della Scuola e delle proposte di cui al comma precedente, dal Direttore amministrativo, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, e presentati al Direttore entro il 30 settembre, che li trasmette corredati delle sue eventuali osservazioni entro il 10 ottobre alla commissione bilancio e al collegio dei revisori per la formulazione dei relativi pareri. 4. Il Direttore, entro il 30 ottobre, sottopone il progetto di bilancio annuale, unitamente alla relazione del collegio dei revisori e al parere della commissione bilancio, al Consiglio direttivo, che lo approva entro il 15 novembre. 5. Entro il successivo 31 dicembre il bilancio annuale e i relativi allegati sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. SEZIONE III - Bilanci annuali di previsione delle strutture autonome Art. 11 Bilanci annuali di previsione delle strutture autonome 1. I bilanci annuali delle strutture di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto indicano le entrate risultanti dai trasferimenti previsti nel bilancio annuale della Scuola e le altre entrate di cui all'art. 15, comma 2, nonche' gli stanziamenti inerenti alle spese di pertinenza delle strutture stesse. 2. Tra le entrate e' iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo finanziario di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Nella destinazione delle spese deve comunque essere garantito il rispetto dell'eventuale vincolo derivante dalla finalizzazione delle entrate. 3. Gli stanziamenti di spesa derivanti da assegnazioni finalizzate, ove non esauriti e ancora disponibili, devono essere iscritti nei bilanci successivi fin tanto che permanga il vincolo di destinazione. Art. 12 Classificazione delle entrate e delle spese 1. Le entrate dei bilanci annuali delle strutture di cui alla presente sezione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I Entrate da trasferimenti dal bilancio dell'ateneo Titolo II Entrate da altri trasferimenti Titolo III Entrate diverse Titolo IV Partite di giro 2. Le spese dei bilanci annuali delle strutture di cui alla presente sezione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I Spese generali della struttura Titolo II Spese di supporto per l'attivita' didattica e di ricerca Titolo III Spese diverse Titolo IV Partite di giro Art. 13 Procedimento per la formazione dei bilanci di previsione annuali delle strutture autonome 1. Sulla base del bilancio annuale, approvato dal Consiglio direttivo, e delle indicazioni contenute nei piani di attivita', il responsabile della gestione, coadiuvato dal funzionario amministrativo per la parte tecnica, predispone il bilancio annuale, accompagnato da una apposita relazione illustrativa, e lo sottopone al Consiglio della struttura, che lo approva entro il 30 novembre. 2. I bilanci annuali di cui alla presente sezione, accompagnati dalle relative relazioni illustrative, sono inviati al Direttore, che provvede a consolidarli insieme al bilancio annuale della Scuola dandone comunicazione al Consiglio direttivo. CAPO III GESTIONE FINANZIARIA Art. 14 Accertamento delle entrate. 1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi di accertamento e di riscossione. 2. L'entrata e' accertata quando la Scuola appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed e' iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. 3. L'accertamento delle entrate avviene sulla base di idonea documentazione e da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. 4. Si prescinde dall'accertamento in base a documentazione per i trasferimenti dai fondi di funzionamento disposti dal Ministero dell'universita'. 5. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi fra le attivita' del conto patrimoniale. 6. Relativamente alle strutture autonome non si fa luogo all'accertamento della entrata fatto salvo quanto specificato al successivo art. 25, comma 1. Art. 15 Riscossione delle entrate 1. Tutte le entrate, ivi comprese quelle relative alle strutture autonome, sono riscosse dal cassiere della Scuola e imputate al conto della stessa. 2. Fanno eccezione, e sono riscosse dalle singole strutture autonome con imputazione ai loro bilanci, le entrate relative a: a) rimborsi di anticipazioni e per eventuali pagamenti erronei; b) ritenute erariali e assistenziali; c) interessi attivi; d) tariffe per servizi resi dalla struttura stessa. 3. Nelle convenzioni e in altri atti equivalenti deve essere inserita una clausola che obbliga il debitore a provvedere ai pagamenti in conformita' a quanto previsto nel comma 1. 4. Le entrate sono riscosse mediante reversali di incasso. 5. Le eventuali somme pervenute direttamente alla Scuola vengono annotate su un apposito registro e versate al cassiere entro trenta giorni. 6. Non si possono effettuare pagamenti con le somme pervenute direttamente, fatta salva la gestione dei fondi economali. 7. Gli incassi provenienti dai versamenti sui conti correnti postali vengono trasferiti mensilmente al cassiere della Scuola. Art. 16 Reversali d'incasso 1. Le reversali di incasso sono numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario. 2. Le reversali sono firmate dal Direttore amministrativo, o suo delegato, e dal responsabile del servizio ragioneria. Per le riscossioni delle strutture autonome le reversali sono firmate dal responsabile della gestione amministrativa, o suo delegato, e dal funzionario amministrativo addetto alla struttura stessa. 3. Le reversali sono registrate cronologicamente nel partitario delle entrate e contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo in cifra e lettere; f) data di emissione. 4. Ai terzi debitori e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 5. Le reversali di incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere per l'annullamento. Art. 17 Accrediti alle strutture autonome 1. Le somme riscosse per conto delle strutture autonome sono trasferite mediante ordinativi a favore delle strutture stesse. 2. Esse provvedono alla riscossione mediante reversali di incasso. Art. 18 Vigilanza sulla riscossione delle entrate 1. Il Direttore amministrativo vigila, sotto la personale sua responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente. Art. 19 Fasi della spesa e assunzione di impegni 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal Direttore amministrativo, salvo i casi in cui sia prevista la competenza del Consiglio direttivo o del Direttore ai sensi degli artt. 6 e 9 dello Statuto. 3. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto, ad atto dell'amministrazione non connesso ad attivita' contrattuale o ad altro titolo giuridicamente valido. 4. E' consentito impegnare nell'esercizio di competenza bollette, su lettura di contatori, in relazione alla data di ricevimento in amministrazione quando esse siano dovute a contratti di fornitura continuata anche se relative all'esercizio precedente. 5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. 6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; b) spese per l'estinzione di mutui; c) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; d) spese per affitti e altre continuative ricorrenti per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando la Scuola ne riconosca la necessita' o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove anni fatto salvo quanto previsto all'art. 64, comma 1. 7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. 8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. 9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. Nei residui passivi sono altresi' compresi gli impegni assunti con atto amministrativo per i quali sono in corso le procedure di cui al capo VI. 10. Relativamente alle strutture autonome non si fa luogo alla fase dell'impegno fatto salvo quanto specificato al successivo art. 25, comma 2. Art. 20 Registrazione degli impegni di spesa 1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione, nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione. 2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti, con le osservazioni del Capo dell'ufficio ragioneria, all'ufficio di provenienza. Art. 21 Liquidazione della spesa 1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata dal competente ufficio previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Art. 22 Ordinazione e pagamento della spesa 1. L'ordinazione della spesa e' effettuata mediante autorizzazione da parte del Direttore amministrativo ai competenti uffici. 2. Al pagamento si provvede mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa. 3. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore amministrativo, o suo delegato, e dal responsabile del servizio ragioneria. Per le strutture autonome i mandati sono firmati dal responsabile della gestione amministrativa, o suo delegato, e dal funzionario amministrativo addetto alla struttura stessa. 4. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome e denominazione del creditore e il relativo codice fiscale; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. 5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 6. Ogni mandato deve comunque essere emesso sul pertinente capitolo di spesa, ovvero per quota anche su una pluralita' di capitoli purche' le relative spese siano pertinenti all'oggetto di ciascun capitolo. 7. I mandati di pagamento che si riferiscono a spesa dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui". 8. Per particolari categorie di spesa e' ammesso il pagamento in conto residui e in conto competenza qualora, per giustificati motivi, l'impegno in conto residui risulti insufficiente. 9. I mandati di pagamento non riscossi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono sono estinti mediante assegno circolare non trasferibile ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c). 10. Per i pagamenti da effettuare periodicamente possono essere emessi ruoli di spese fisse. 11. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili di spesa, la Scuola adotta tecnologie informatiche per il pagamento mediante mandati in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Art. 23 Documentazione dei mandati di pagamento 1. A ogni mandato sono allegati i documenti comprovanti la regolare esecuzione della corrispettiva prestazione o i loro estremi, e in particolare i verbali di collaudo o di verifica, ove richiesti, i buoni di carico per i beni inventariabili, la bolletta di consegna per i materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, nonche' la fattura o nota o parcella emessa dal creditore e la copia dell'atto in forza del quale e' insorta l'obbligazione. 2. Se le spese non vengono pagate in un'unica soluzione, la documentazione e' allegata al primo mandato emesso e a essa e' fatto riferimento, in quanto utile, nei mandati successivi. Si puo' prescindere dalla contestualita' dell'allegazione del buono di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiali bibliografico. 3. I mandati con la relativa documentazione sono conservati agli atti per cinque anni ovvero fino alla scadenza del termine di prescrizione delle corrispondenti obbligazioni qualora il suddetto termine risulti piu' lungo. Art. 24 Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento possono essere estinti tramite: a) pagamento diretto presso il cassiere con rilascio di quietanza sul titolo; b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, previa richiesta dello stesso; c) assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura del cassiere; d) pagamento mediante gli altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, previa richiesta del creditore. 2. Gli estremi delle operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) devono essere espressamente annotati sul mandato di pagamento e recare il timbro del cassiere. Art. 25 Annotazione dei crediti e delle obbligazioni delle strutture autonome 1. Di ciascun credito insorto a favore delle strutture autonome e' fatta apposita annotazione con l'indicazione, anche presuntiva, della data in cui risultera' esigibile. 2. Di ogni obbligazione insorta e comportante il vincolo a una erogazione di spesa a carico della struttura autonoma viene tenuta nota con l'indicazione, anche presuntiva, della data di scadenza. 3. L'annotazione deve essere accompagnata dalla indicazione degli estremi del titolo che costituisce fonte dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. 4. Il responsabile della gestione riaccerta periodicamente, con provvedimento motivato, i crediti e i debiti dandone comunicazione al Consiglio della struttura. Art. 26 Fondi economali 1. L'economo e il funzionario amministrativo addetto alle strutture autonome sono dotati, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo determinato rispettivamente dal Direttore amministrativo e dal Direttore della struttura autonoma, per il pagamento di spese in via breve. 2. Il fondo di cui al comma precedente puo' essere assegnato, pre- via richiesta, con decreto del Direttore, ai Direttori dei centri di ricerca e laboratori di cui all'art. 22 dello Statuto; nel provvedimento e' individuato l'ammontare del fondo. 3. Il fondo di cui al comma 1 puo' essere depositato, anche parzialmente, su apposito conto corrente bancario gestito alle stesse condizioni del conto di tesoreria ovvero su conto corrente postale ed e' reintegrabile nel corso dell'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 4. Con tale fondo si puo' provvedere da parte dei soggetti gestori al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, attrezzature e automezzi e per il funzionamento di questi, delle spese postali, delle spese per compensi a terzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni, anche periodiche, e simili e di materiale informatico nonche' di altre spese urgenti o delle quali sia opportuno il pagamento per contanti. Sullo stesso fondo possono altresi' gravare gli anticipi per le spese di missione debitamente autorizzate, se per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con mandati tratti sul cassiere. 5. Al pagamento si provvede sulla base di idonea documentazione anche mediante l'emissione di assegni, direttamente ovvero mediante anticipazioni e rimborsi a favore del personale della Scuola. 6. Nel caso in cui non sia possibile produrre idonea documentazione e si tratti di spese che singolarmente non eccedano L. 100.000, il soggetto gestore del fondo e' esentato dall'obbligo della documentazione, in sostituzione della quale e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, assunta sotto la propria personale responsabilita'. 7. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' individuato il limite di ogni singola spesa oltre il quale il soggetto gestore del fondo deve essere preventivamente autorizzato. 8. I pagamenti e i reintegri sono annotati dal soggetto gestore del fondo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore amministrativo o dal Direttore della struttura. 9. Le somme rimaste inutilizzate alla fine di ogni esercizio vengono restituite. Art. 27 Carte di credito e altri strumenti di pagamento 1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate alla Scuola o ai centri autonomi secondo modalita' stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Art. 28 Scritture finanziarie e patrimoniali 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. La Scuola tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate contenente, per ciascun capitolo, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese contenente, per ciascun capitolo, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui contenente, per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari; f) il repertorio per l'annotazione dei contratti in forma pubblica e mediante scrittura privata autenticata; g) il repertorio per l'annotazione dei contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata. 4. Per le scritture sopra indicate i fogli saranno numerati progressivamente e la vidimazione del Direttore amministrativo avverra' per registri, salvo diversa disposizione di legge. In caso di utilizzazione di sistemi di elaborazione informatica la vidimazione avviene a fine esercizio per registri. 5. Le strutture autonome devono tenere le seguenti scritture: a) un partitario delle spese da cui si rilevi per ciascun capitolo la previsione iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, le somme pagate, le obbligazioni da adempiere entro l'anno; b) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati; c) i registri inventariali; d) il repertorio per l'annotazione dei contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata. Queste scritture contabili devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dai Direttori delle strutture autonome o loro delegati. Nei partitari di cui alla lettera a) del presente comma devono essere indicate anche le obbligazioni da adempiere in anni successivi. Nel caso che tali indicazioni non corrispondano a capitoli esistenti, si provvede alla istituzione di capitoli aggiuntivi. 6. Per la tenuta delle scritture di cui al presente articolo e' consentita l'utilizzazione di sistemi di elaborazione informatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure. In tale caso deve comunque essere garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati. Art. 29 Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, in maniera unitaria e mediante apposita convenzione sottoscritta dal Direttore, a una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e scelta a seguito di una delle procedure previste dall'art. 54. 2. La convenzione stabilisce le modalita' con le quali il cassiere espleta il servizio per conto della Scuola e dei diversi centri. La convenzione stabilisce altresi' i limiti e le condizioni per l'erogazione di anticipazioni di cassa, anche per fronteggiare pagamenti relativi a spese di investimento. 3. Qualora al cassiere, sulla base di contratti o convenzioni con organismi comunitari per la cui esecuzione la Scuola risulti capofila di una pluralita' di universita' anche straniere partecipanti, venga accreditato dall'organismo comunitario il relativo finanziamento in ECU, il cassiere medesimo, su richiesta del Direttore amministrativo, deve provvedere all'immediato trasferimento in ECU alle universita' straniere della quota-parte delle risorse loro spettanti e contestualmente all'accredito sul conto in ECU presso la Banca d'Italia degli importi spettanti alla Scuola per le conseguenti operazioni di competenza della Banca stessa ai sensi dell'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; le somme in tal modo trasferite al cassiere vengono tenute in apposito conto, al fine di consentire la gestione dei corrispondenti interessi nel rispetto degli obblighi previsti dai contratti o convenzioni di cui al presente comma. 4. La Scuola puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi mediante apposita convenzione stipulata con l'ente "Poste Italiane". CAPO IV CONTI CONSUNTIVI SEZIONE I - Conto consuntivo della Scuola Art. 30 Predisposizione e approvazione 1. Il conto consuntivo della Scuola si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico e della situazione dei residui. 2. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione che evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio in funzione degli obiettivi programmati e i profili economici della spesa, la consistenza di cassa e la consistenza patrimoniale. Il conto consuntivo e' altresi' accompagnato da un allegato che espone i dati della gestione in conformita' alle previsioni del decreto di cui all'art. 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. Il conto consuntivo della Scuola, gli allegati e la relazione sono predisposti dal Direttore amministrativo e presentati, unitamente ai consuntivi delle strutture autonome, entro il 31 marzo al Direttore, al Collegio dei revisori e al nucleo di valutazione interna per le rispettive relazioni da allegare al conto stesso, e alla Commissione bilancio per il relativo parere. 4. Il conto consuntivo della Scuola e' presentato entro il successivo 15 aprile dal Direttore al Consiglio direttivo, che lo approva entro il 30 aprile, unitamente ai conti delle strutture autonome. 5. Il conto consuntivo, corredato delle relazioni, e' trasmesso entro quindici giorni dalla approvazione alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Al conto consuntivo e' inoltre unito il conto annuale delle spese sostenute per il personale, a sua volta corredato da una relazione in cui sono esposti i risultati della gestione del personale stesso. Esso deve essere sottoscritto dal Direttore amministrativo e dal rappresentante del Ministero del tesoro in seno al collegio dei revisori ed e' inviato, per gli effetti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla Ragioneria regionale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il termine di legge. Art. 31 Rendiconto finanziario 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui e per titoli, categorie e capitoli. 2. In particolare, dal rendiconto devono risultare: a) le previsioni iniziali; b) le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario nel rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio; c) le previsioni definitive; d) le riscossioni e i pagamenti; e) le somme rimaste da incassare o da pagare; f) le differenze con le previsioni definitive. 3. Dal rendiconto deve altresi' risultare l'ammontare globale dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario. Art. 32 Situazione amministrativa 1. Al conto consuntivo della Scuola e' annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia: a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione. Art. 33 Situazione patrimoniale 1. La situazione patrimoniale indica la effettiva consistenza patrimoniale all'inizio e al termine dell'esercizio, tenuto conto delle rivalutazioni dei singoli cespiti, e le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare riguardo ai crediti e ai debiti; essa pone altresi' in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. 2. La rivalutazione dei beni inventariati e' comunque effettuata almeno ogni dieci anni. 3. Sono vietate le compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo del conto patrimoniale. Art. 34 Conto economico 1. Il conto economico espone le entrate e le spese correnti della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonche' le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali. 2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive del conto economico. Art. 35 Consolidamento dei conti 1. Al conto consuntivo della Scuola e' allegato un rendiconto finanziario strutturato per categorie e una situazione patrimoniale consolidati, per la riassunzione delle risultanze anche delle gestioni delle strutture autonome. Art. 36 Riaccertamento dei residui 1. Annualmente l'amministrazione, sulla base degli elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Detta situazione deve ricomprendere l'aggiornamento effettuato nel corso dell'esercizio. Essa indica la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o non piu' dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione ovvero la stessa non sia piu' possibile; con deliberazione del Consiglio direttivo puo' essere disposta la rinuncia ai diritti di credito che la Scuola vanta in materia di entrate quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima. 3. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, salvo che i residui di importo pari o inferiore a L. 100.000 per i quali l'ufficio competente puo' operare autonomamente. 4. La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 3 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. Art. 37 Perenzione 1. I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 2. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. 3. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessita' per il loro pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti. SEZIONE II - Conto consuntivo delle strutture autonome Art. 38 Predisposizione e approvazione 1. Il conto consuntivo annuale delle strutture autonome di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto e' costituito dal rendiconto finanziario, cui vengono allegati la relazione generale, un prospetto delle variazioni dei beni inventariati durante l'anno e la situazione dei crediti e dei debiti; esso e' predisposto dal responsabile della gestione della struttura, coadiuvato dal funzionario amministrativo per la parte tecnica, e approvato dal Consiglio della struttura stessa, per noi essere trasmesso entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Direttore amministrativo per allegarlo al conto consuntivo della Scuola ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3. Art. 39 Situazione dei crediti e dei debiti per le strutture autonome 1. Al rendiconto finanziario e' allegata la situazione definitiva dei crediti e dei debiti distintamente per ogni capitolo con indicazione della consistenza iniziale, delle somme riscosse e pagate, di quelle non piu' esigibili o non piu' dovute e di quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 2. I crediti possono essere ridotti o eliminati con delibera del Consiglio della struttura solamente dopo l'esperimento di tutti gli atti idonei per ottenerne la riscossione; da tali atti e' possibile prescindere, previa adeguata motivazione, solo quando si tratti di crediti di importo pari o inferiore a L. 50.000 e per quelli per i quali non sia economicamente vantaggioso il procedimento di recupero. Art. 40 Rendiconto finanziario 1. Relativamente al rendiconto finanziario si applica il precedente art. 31. CAPO V GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 41 Patrimonio 1. Il patrimonio e' costituito da beni immobili e mobili, nonche' dai crediti e debiti, classificati nelle categorie elencate nell'art. 42, integrabili o modificabili con delibera del Consiglio direttivo. 2. I beni sono descritti in appositi registri inventariali, tenuti presso l'amministrazione centrale e i centri autonomi, nei quali sono riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione e valutazione. Copie dei registri dei suddetti centri sono tenute presso l'ufficio competente centrale. Art. 42 Registri inventariali 1. Il registro inventariale dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e i consegnatari cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi. 2. La valutazione degli immobili viene effettuata al costo iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immo- bile pervenuto per causa diversa dall'acquisto a titolo oneroso ovvero se acquistato a seguito di contratto di leasing, comunque maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria. 3. Sono altresi' iscritti in apposita categoria del registro inventariale i beni immobili di proprieta' demaniale o di altri enti pubblici concessi in uso alla Scuola. 4. I beni mobili sono inventariati secondo le seguenti categorie: a) mobili, arredi, macchine di ufficio; b) attrezzature e strumenti didattici e scientifici; c) materiale bibliografico e collezioni scientifiche; d) automezzi e altri mezzi di trasporto; e) titoli e valori; f) altri beni mobili. 5. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in separato registro con le indicazioni atte a identificarli secondo quanto previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089. 6. Il registro generale e gli altri registri dei beni mobili devono evidenziare: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione del bene; c) la quantita' e il numero; d) il valore; e) la data di iscrizione. 7. La valutazione dei beni mobili viene effettuata al costo iniziale maggiorato degli oneri accessori, ovvero al prezzo di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa, ivi comprese le donazioni; parimenti, i beni acquistati a seguito di contratto di leasing sono inventariati al prezzo di stima o di mercato al momento dell'acquisizione della proprieta'. 8. Il materiale bibliografico e' iscritto in separati registri inventariali con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al loro valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta. Nel registro inventariale del materiale bibliografico sono iscritti anche i manuali d'uso del software acquistato, ancorche' questo sia considerato materiale di consumo. 9. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. 10. I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario; in tale occasione viene stampata una copia del registro generale, costituito dal riepilogo degli inventari dei beni mobili e immobili, da conservare agli atti. 11. La ricognizione inventariale e' effettuata ogni dieci anni al fine di provvedere al rinnovo dell'inventario. Si procede inoltre alla ricognizione inventariale dei beni della singola struttura sulla base della eventuale richiesta del subentrante nelle funzioni di consegnatario. Art. 43 Consegnatari dei beni 1. Consegnatario dei beni immobili destinati a tutte le attivita' della Scuola e' l'economo, salvo quanto specificato al comma successivo. 2. I responsabili della Biblioteca e dei laboratori e centri sono resi affidatari degli immobili o di parti degli stessi di cui usufruiscono, anche in comune con altri, mediante apposito verbale, che li descrive dettagliatamente, redatto in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 prendono inoltre in consegna con apposito verbale i beni mobili, escluso il materiale di consumo di cui all'art. 46. 4. Gli autoveicoli, di norma, sono presi in consegna dall'economo. 5. Beni mobili possono essere affidati, previa materiale ricognizione dei beni stessi risultante da apposito verbale, ad agenti sub-consegnatari. 6. I sub-consegnatari degli autoveicoli ne controllano la correttezza ed economicita' dell'uso e riportano in apposite scritture le spese sostenute e i percorsi effettuati, sottoponendo ai soggetti responsabili un riepilogo mensile. Art. 44 Utilizzazione dei beni e procedure di carico e scarico inventariale 1. I beni immobili, di proprieta' o in uso alla Scuola, sono assegnati dal Consiglio direttivo ai centri, laboratori, uffici, servizi, ecc., che li utilizzano esclusivamente per le rispettive finalita' istituzionali. Qualsiasi altra attivita' e qualsiasi cambiamento di destinazione o variazione, anche mediante suddivisione della consistenza dei locali, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio stesso. 2. I soggetti consegnatari devono segnalare tempestivamente all'ufficio competente qualsiasi esigenza di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ristrutturazione sui beni immobili dati in uso. 3. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dal consegnatario e sono utilizzati dalle strutture che hanno provveduto al loro acquisto o alle quali sono assegnati in uso. In particolare, i consegnatari e i sub-consegnatari hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla conservazione del bene. 4. Lo scarico dei beni mobili non utilizzati a fini di permuta ai sensi dell'art. 69 e non piu' idonei all'uso o non piu' necessari, avviene, previa determinazione del Consiglio direttivo, su proposta motivata del consegnatario. 5. Relativamente allo scarico dei beni mobili delle strutture autonome, lo stesso avviene su proposta motivata del responsabile della gestione con deliberazione del Consiglio della struttura. 6. In caso di perdita, scomparsa o distruzione di beni mobili, il consegnatario ne da' comunicazione nei tre giorni successivi all'accertamento dell'evento; lo scarico degli stessi e' disposto con delibera del Consiglio direttivo, nella quale e' indicato anche l'eventuale obbligo di reintegro o risarcimento danni a carico dei responsabili dell'evento stesso. 7. Sulla scorta dei documenti o degli atti di carico o scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 8. I beni scaricati sono ceduti a titolo gratuito a enti pubblici o privati ovvero avviati alla pubblica discarica. Art. 45 Magazzini di scorta 1. Appositi magazzini della Scuola sono utilizzati per il deposito, la conservazione e la gestione di materiali costituenti scorta e di generi alimentari. 2. Con apposito disciplinare si provvede all'utilizzo del materiale del magazzino. Art. 46 Materiali di consumo 1. I beni mobili che sono soggetti a rapido deterioramento, altro materiale di consumo (quali cancelleria, stampati, cristallerie, posaterie, ecc.) o beni mobili il cui importo d'acquisto non ecceda L. 250.000 non sono soggetti a iscrizione nei registri inventariali. 2. Per i beni di cui al precedente comma e' tenuta, da parte dei responsabili incaricati della relativa gestione, apposita contabilita', a quantita' e specie. 3. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e della eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente. CAPO VI ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 47 Ambito di applicazione 1. L'attivita' contrattuale della Scuola si svolge in conformita' alle disposizioni del presente regolamento oltre che alle norme leg- islative di cui all'art. 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' limitatamente ai casi, alle materie e alle procedure ivi regolate, alle direttive dell'Unione Europea e alle leggi statali di recepimento. 2. Le procedure amministrative di cui al presente capo sono di competenza degli uffici amministrativi fatte salve quelle relative ai contratti di pertinenza dei centri di cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto. Art. 48 Norme generali 1. La Scuola ha piena autonomia negoziale per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. La Scuola ai lavori, agli acquisti, alle forniture di beni e ai servizi in generale provvede con contratti aggiudicati e stipulati secondo le procedure stabilite nel presente capo. Le stesse sono applicabili, salvo le ulteriori specifiche contenute nei rispettivi articoli ai seguenti contratti: a) contratti con prestazione d'opera a tempo determinato; b) contratti di leasing e mutuo; c) alienazioni, permute e locazioni; d) contratti e convenzioni per prestazione in collaborazione e per conto terzi; e) contratti di editoria e stampa; f) contratti e convenzioni per la partecipazione a organismi associativi per lo svolgimento di attivita' istituzionali. Art. 49 Programmazione 1. La programmazione dei lavori, degli acquisti, delle forniture e dei servizi, fatta salva la specifica disciplina legislativa in materia, e' disposta dal Consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione alle risorse disponibili nel successivo esercizio finanziario. 2. A essa e' data pubblicita' nel Bollettino della Scuola e mediante affissione all'Albo della Scuola e all'Albo pretorio del Comune di Pisa. Art. 50 Determinazione a contrarre 1. La determinazione a contrarre di competenza del Consiglio direttivo con opportuna deliberazione per: a) l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la permuta di beni immobili; l'alienazione e la permuta di beni mobili di importo superiore a L. 100.000.000; la stipulazione dei contratti di leasing di qualsiasi importo; b) la realizzazione di nuove opere edilizie; c) la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per importo superiore a L. 30.000.000 o comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica; d) i contratti e le convenzioni di cui all'art. 68; e) l'assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi, contro l'incendio e il furto, e in genere tutte quelle attinenti a specifiche esigenze della Scuola, al di fuori di quelle obbligatorie per legge; f) i contratti di mutuo; g) le convenzioni e la partecipazione a organismi consortili o associativi di cui all'art. 71, nei casi e secondo le modalita' ivi indicati; h) i contratti per prestazione d'opera e a tempo determinato. 2. Salvo quanto specificato al comma precedente, la determinazione a contrarre e', con apposito provvedimento, di competenza del Dirigente. 3. Relativamente ai contratti che hanno per oggetto acquisti, forniture e servizi finalizzati ad attivita' didattica e di ricerca la decisione di cui ai comma 1 e 2 e' subordinata alla proposta del responsabile del programma, della struttura di ricerca o dell'organo collegiale interessato. 4. Relativamente ai contratti che hanno per oggetto acquisti o servizi di natura informatica le decisioni di cui ai comma 1 e 2 possono essere supportate dal parere del responsabile tecnico del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo con particolare riguardo alla compatibilita' tecnica con le risorse informatiche comuni. 5. Spetta al Consiglio direttivo l'autorizzazione al Direttore all'accettazione di donazioni, eredita' e legati, fatte salve le donazioni di modico e quelle di valore inferiore a L. 10.000.000. Sono comunque esclusi da ogni adempimento amministrativo diverso dalla inventariazione gli omaggi librari e qualsiasi acquisizione a titolo gratuito di materiale bibliografico, fatta eccezione per le collezioni di cui all'art. 42, comma 4, lettera d). 6. Relativamente alle spese imputabili ai fondi derivanti da contratti, convenzioni e contributi di ricerca, spetta al Consiglio direttivo stabilire la destinazione di una quota dei fondi stessi a rimborso delle spese generali. 7. E' in ogni caso di competenza del Dirigente la determinazione, con apposito provvedimento, delle eventuali forme di pubblicita', i criteri di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. 8. La determinazione a contrarre deve contenere: a) l'oggetto del contratto; b) l'eventuale progetto, il capitolato speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo a un progetto di massima , e/o definitivo e/o esecutivo; c) la relativa copertura finanziaria. Art. 51 Forme di pubblicita' 1. La pubblicita' delle singole procedure e' assicurata mediante bandi o avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse possa chiedere di essere invitato o presentare la relativa offerta. 2. Gli uffici amministrativi predispongono modelli standard di bandi e avvisi di gara in conformita' ai criteri e alle norme previste nel presente regolamento ovvero nella normativa richiamata all'art. 47. 3. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo sono pubblicati in ogni caso nel Bollettino della Scuola e sono inoltre pubblicizzati mediante affissione all'Albo della Scuola e all'Albo pretorio del Comune di Pisa. 4. Le eventuali spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nella previsione di spesa formulata per lo specifico contratto. 5. Tutti i contratti e le convenzioni, nonche' gli atti dei relativi procedimenti successivamente alla aggiudicazione o alla stipulazione, sono visionabili, secondo i criteri, le modalita' e nei limiti fissati dal regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre disposizioni legislative in materia. Art. 52 Individuazione delle imprese da invitare 1. Apposita commissione nominata dal Consiglio direttivo, presieduta dal Dirigente, provvede a individuare le imprese da invitare relativamente alle procedure di cui all'art. 54, lettera b), c) e d). Art. 53 Norme tecniche 1. L'attivita' contrattuale della Scuola si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dai capitolati generali e dagli schemi di contratti tipo. 2. Le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri speciali, nei progetti di contratto, nei bandi o avvisi e negli inviti a presentare l'offerta. 3. Le specifiche di cui ai commi precedenti sono approvate con i provvedimenti di cui all'art. 50, commi 1 e 2. Art. 54 Criteri di scelta del contraente 1. La scelta del contraente deve avvenire utilizzando una delle seguenti procedure: a) procedura aperta (asta pubblica), nell'ambito della quale tutte le imprese interessate possono presentare offerta, secondo modalita' stabilite nel bando o avviso di gara; b) procedura ristretta (licitazione privata), nell'ambito della quale possono presentare offerta solamente le imprese che sono invitate dalla Scuola; c) procedura negoziata (trattativa privata), nell'ambito della quale la Scuola consulta imprese di sua scelta e negozia i termini del contratto con una o piu' di esse; d) appalto concorso, nell'ambito del quale le imprese invitate dalla Scuola presentano progetti dell'opera o del lavoro o piani di forniture o servizi. 2. Le imprese per essere ammesse alle procedure di cui al comma 1 possono essere invitate a provare l'iscrizione in albi o registri e/o dimostrare la loro capacita' morale, tecnica, economica e finanziaria. 3. Il ricorso alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d), e' consentito unicamente nei casi stabiliti dai successivi artt. 55 e 56. Art. 55 Ricorso procedura negoziata 1. Il ricorso alla procedura prevista dall'art. 54, comma 1, lettera c), e' ammesso per servizi, acquisti e forniture di importo non superiore a L. 60.000.000. 2. E' ammesso altresi', a prescindere da qualsiasi importo, nei seguenti casi: a) in mancanza di offerte dopo che siano state esperite una procedura "aperta" o "ristretta"; b) per i servizi, gli acquisti e le forniture la cui fabbricazione o consegna a causa di particolarita' tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere affidata che a un fornitore o appaltatore determinato; c) quando il ricorso alle procedure "aperte" o "ristrette" sia incompatibile con la natura dei beni da acquistare o fornire o i servizi da appaltare; d) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova studio o di messa a punto; e) per l'acquisto e la locazione di immobili; f) quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili non sia compatibile con i termini da osservare per le procedure "aperte" o "ristrette"; g) per acquisti e forniture complementari effettuate presso il fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di acquisti o all'ampliamento di quelli esistenti; 3. I contratti di cui alla lettera e) devono essere preceduti dal parere di congruita' sul prezzo espresso da parte di un organismo tecnico da individuarsi o da costituirsi con provvedimento del Consiglio direttivo. 4. I contratti di cui al comma 1 sono aggiudicati mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno tre concorrenti. Art. 56 Appalto concorso 1. Il ricorso alla procedura prevista dall'art. 54, comma 1, lett. d), e' ammesso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo e/o esecutivo delle opere, dei lavori, delle forniture e dei servizi. 2. Le ditte prescelte sono invitate a presentare il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura o del servizio, corredato dei relativi prezzi con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dalle stesse per la elaborazione del progetto o del piano. Art. 57 Svolgimento 1. Le procedure di cui all'art. 54 si svolgono nei modi e nei tempi stabiliti nel bando o nella lettera di invito con le specifiche di seguito indicate. 2. La procedura aperta (art. 54, lett. a) e' avviata esclusivamente mediante apposito avviso o bando da pubblicarsi almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'incanto. 3. Le procedure ristrette, negoziate e l'appalto concorso (art. 54, lettere b), c) e d) sono avviate mediante lettere di invito a presentare offerta da diramare almeno venti giorni prima dal giorno fissato per l'aggiudicazione. 4. Apposita commissione, nominata dal Consiglio direttivo, presieduta dal Dirigente e composta da due o piu' funzionari, sovrintende alle procedure di aggiudicazione di cui al presente articolo e alla conseguente proposta di aggiudicazione. 5. Relativamente alla procedura di cui all'art. 54, lettera d), la commissione di cui al comma precedente e' integrata con eventuali tecnici nominati con decreto del Direttore amministrativo, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo. 6. Le operazioni di aggiudicazione di cui al presente articolo devono essere verbalizzate con apposito atto a cui vanno allegate le offerte presentate o pervenute. 7. Nelle operazioni di aggiudicazione relative alle procedure di cui all'art. 54, lettere a) e b), interviene il funzionario designato quale ufficiale rogante con funzioni di verbalizzazione. 8. Le aggiudicazioni di cui al presente articolo sono disposte con provvedimento del Dirigente. 9. Negli avvisi, bandi e lettere di invito sono indicate le modalita' di partecipazione alle gare, la documentazione da produrre, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e quant'altro occorrente per la definizione della procedura seguita. 10. Lo svolgimento delle procedure di gara deve essere improntato su principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento alla trasparenza, semplificazione e responsabilita'. Art. 58 Criteri di aggiudicazione 1. I contratti sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) al prezzo piu' basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutabile in base a elementi diversi tra i quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualita', il rendimento, il valore tecnico, il carattere estetico e funzionale, l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri devono essere menzionati nel capitolato, nel bando e nella lettera di invito possibilmente nell'ordine decrescente di importanza. Art. 59 Stipulazione dei contratti 1. Si procede alla separata stipulazione del contratto, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e previa comunicazione al concorrente aggiudicatario, solo nei casi in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ovvero nei casi in cui per l'esecuzione del contratto sia indispensabile una integrazione delle pattuizioni contrattuali risultanti dal verbale stesso. 2. Per i contratti conclusi a seguito dell'appalto concorso o della trattativa privata, la stipulazione del contratto avviene parimenti entro trenta giorni dalla comunicazione al concorrente aggiudicatario dell'accettazione dell'offerta. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 hanno luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta. Nel caso che la scelta del contraente sia avvenuta mediante la procedura dell'appalto-concorso il termine per la comunicazione decorre dal provvedimento con il quale il soggetto competente ai sensi dell'art. 57, comma 8, approva, nei dieci giorni successivi alla conclusione della gara, l'operato della commissione giudicatrice; durante tale periodo l'offerta del privato contraente e' irrevocabile. 4. Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'amministrazione ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta e di procedere alla scelta di altro contraente sulla base dell'esito della stessa procedura contrattuale, disponendo altresi' l'incameramento dell'eventuale cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti. 5. Non appena avvenuta l'aggiudicazione, l'amministrazione provvede a restituire ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti. 6. I contratti sono stipulati dal Direttore amministrativo nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e comunque sempre in forma scritta, anche mediante atto di ordinativo o scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 7. E' richiesta in ogni caso la forma pubblica ovvero la scrittura privata autenticata per i contratti conclusi a seguito della procedura di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b) e d). 8. Il Direttore, salvo delega al Direttore amministrativo, stipula i contratti di cui agli artt. 66, 68, 69 e 71. 9. Il Direttore e' altresi' competente alla stipulazione delle convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale. Nel caso di stipulazione di convenzioni-quadro, che regolino un complesso di attivita' di ricerca, di formazione e di servizi da parte della Scuola, eventuali contratti o convenzioni attuative che riguardino singole scritture didattiche, scientifiche e di servizio sono stipulati dai responsabili delle strutture interessate, previa delibera del Consiglio o Comitato della struttura stessa. Art. 60 Ufficiale rogante 1. Un funzionario dell'amministrazione, di qualifica non inferiore alla settima, e' delegato dal Direttore amministrativo ad assistere alle operazioni di aggiudicazione relative alle procedure di cui all'art. 54, lettere a) e b). Il predetto funzionario e' altresi' delegato a ricevere i contratti di cui all'art. 59, comma 7. 2. Il predetto funzionario deve tenere un repertorio a norma e in conformita' della legge notarile, di quella concernente il repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali, nonche' delle leggi tributarie ove sono indicati tra l'altro tutti i contratti di cui all'art. 59, comma 7, nonche' i verbali di aggiudicazione previsti dall'art. 57, comma 7, a cui non segue la separata stipulazione del contratto. Art. 61 Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture 1. L'esattezza tecnico-amministrativa degli adempimenti contrattuali e la qualita' dei lavori eseguiti, dei beni, dei servizi e delle prestazioni forniti sono oggetto di appositi controlli, anche in corso d'opera, mediante idonee procedure di collaudo o di verifica. 2. In particolare, sono obbligatori i collaudi in corso d'opera per i lavori nei casi previsti dalla legislazione vigente, mentre il collaudo definitivo deve intervenire non oltre sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori stessi. 3. Il collaudo o la verifica sono eseguiti da personale della Scuola fornito di conoscenze tecniche specifiche e nominato dal Direttore amministrativo o dal Consiglio direttivo per i contratti di rispettiva competenza, ovvero da professionisti designati dai rispettivi ordini professionali, ove esistenti. Il collaudo o la verifica non possono comunque essere affidati a persone che abbiano partecipato all'aggiudicazione della gara, ovvero abbiano progettato le opere o diretto o sorvegliato i lavori, fatti salvi i casi di cui ai commi seguenti. 4. Per le apparecchiature, gli strumenti e altri materiali o prestazioni destinati alla attivita' didattica o di ricerca, il collaudo o la verifica sono eseguiti da chi li ha richiesti. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se l'importo dei beni forniti e dei lavori e dei servizi prestati non supera L. 50.000.000, la verifica o il collaudo consiste in una attestazione di esatta e conforme esecuzione della fornitura e del servizio o dei lavori rilasciata da chi ha ricevuto la fornitura e il servizio o da chi ha diretto i lavori. Con le modalita' previste dal presente comma e' parimenti eseguito il collaudo o la verifica per i contratti e le convenzioni di cui agli art. 67 e 68 da chi ha richiesto le corrispondenti prestazioni. Art. 62 Cauzioni e penalita' 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie e polizze assicurative, nel limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Per i contratti di fornitura di beni e di appalto di servizi, si prescinde dalla cauzione qualora il privato contraente abbia notoria solidita', nonche' qualora i contratti medesimi abbiano un importo inferiore a L. 20.000.000. 3. Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nella esecuzione dello stesso. 4. Ai contratti previsti dall'art. 67 si applica la sola disposizione di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai contratti previsti agli artt. 66, 68, 69 e 71 il presente articolo si applica compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto da stipulare. Art. 63 Revisioni dei prezzi 1. La revisione dei prezzi contrattuali e' ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Art. 64 Condizioni e clausole contrattuali 1. I contratti, ivi compresi quelli rinnovabili periodicamente, debbono avere termini e durata certi, e comunque non superiore a nove anni. Per i contratti di assicurazione il limite di durata e' decennale. 2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o convenienza. 3. Le ragioni di necessita' o convenienza di cui ai precedenti commi debbono essere indicate nel provvedimento, previsto dall'art. 50, che autorizza il ricorso alla procedura di gara. 4. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. 5. E' ammessa l'anticipazione del prezzo contrattuale secondo le modalita' e nei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia. Art. 65 Lavori, provviste e servizi in economia 1. E' consentita la realizzazione in economia di lavori di manutenzione nei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia. 2. I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale della Scuola; b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento dei lavori a imprese o a persone di nota capacita' e idoneita', previa acquisizione di preventivi, anche via fax, contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata applicazione o ritardata consegna e ogni altra condizione ritenuta utile. 3. E' consentita l'acquisizione di provviste e servizi in economia entro l'importo di L. 30.000.000 per ciascuna categoria individuata nel regolamento di cui al sesto comma del presente articolo. 4. Le provviste e i servizi in economia possono essere realizzati previa acquisizione, anche via fax, di almeno tre preventivi od offerte, anche reiterati, contenenti le indicazioni di cui al comma 2, lettera b). 5. Quando si tratti dell'acquisizione di servizi di manutenzione da parte della stessa ditta fornitrice del bene o dell'unica ditta specializzata in materia, ovvero di lavori, beni e servizi di importo inferiore a L. 2.000.000, si puo' prescindere dalle suddette formalita'. 6. I contratti di cui al presente articolo e le procedure di affidamento degli stessi sono determinati e retti da apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo della Scuola. 7.La Scuola all'inizio di ogni anno puo', secondo le procedure fissate dal presente capo, scegliere una o piu' ditte alle quali rivolgersi per lavori di manutenzione ordinaria. Art. 66 Contratti di leasing e di mutuo 1. E' consentita la stipulazione di contratti di leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle tradizionali tipologie di contratto ai fini della immediata acquisizione di beni strumentali per il conseguimento dei fini istituzionali; di essa deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione di cui all'art. 50. 2. Si applicano, per scelta del contraente, le disposizioni contenute all'art. 54. 3. La programmazione e le risultanze dell'attivita' di leasing sono evidenziate nella relazione illustrativa al bilancio annuale di previsione e al conto consuntivo. 4. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie, il cui onere complessivo di ammortamento annuo non superi il dieci per cento del finanziamento ordinario dello Stato previsto al comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 67 Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato 1. Ferma restando, in ogni caso, l'utilizzazione prioritaria del personale della Scuola e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo con apposito regolamento, possono essere conclusi contratti d'opera ed essere affidati incarichi professionali per lo svolgimento di attivita' temporanee e determinate nell'oggetto: a) non rientranti nelle mansioni del personale in servizio; b) di supporto alle attivita' didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative, quando il personale con adeguata qualifica non sia sufficiente; c) di consulenza tecnica, scientifica, legale e fiscale che richiedano iscrizioni ad albi o comunque specifiche competenze. 2. Alla stipulazione dei contratti e all'affidamento degli incarichi si procede a seguito di trattativa privata diretta qualora la scelta del prestatore d'opera o del professionista debba essere basata su un rapporto fiduciario. Sono peraltro fatte salve le proce- dure di scelta del contraente stabilite dalle disposizioni comunitarie per quei contratti di servizi previsti al comma 1 il cui importo determini il loro assoggettamento alle disposizioni medesime e alle condizioni da queste fissate. 3. Secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma 1 e per le esigenze connesse alle attivita' di ricerca, e' possibile stipulare con personale di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di cittadinanza straniera, appositi contratti di collaborazione scientifica; il contratto non puo' avere durata superiore all'anno e non puo' essere rinnovato per piu' di due volte nel quinquennio. Il compenso, computato su base mensile, non puo' in ogni caso superare la retribuzione netta media spettante al professore ordinario. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i professori e i ricercatori in servizio presso le universita' italiane. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai contratti relativi ad attivita' seminariali correlate ai corsi di insegnamento attivati presso la scuola. 5. Relativamente ai contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di personale relativo alle qualifiche previste nell'ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo, trova applicazione il C.C.N.L. del comparto universita' e la relativa normativa di settore. La relativa selezione sara' effettuata secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma 1. Art. 68 Contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi 1. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono effettuare, anche a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attivita' di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, garantendo comunque il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche istituzionali. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi contratti o convenzioni, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio direttivo, in conformita' alle norme stabilite con apposito regolamento e riguardanti le modalita' di introito e i criteri di ripartizione dei relativi proventi, le modalita' di pagamento del corrispettivo, le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati, ivi compresi le invenzioni e i brevetti. 3. Per le prestazioni a pagamento per le quali occorre fissare una tariffa, la competenza e' attribuita al Consiglio direttivo. 4. Nel caso in cui i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo comportino la costituzione di organismi consortili o associativi si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'art. 71. 5. Relativamente ai casi previsti dallo Statuto e' richiesto il preventivo parere del Consiglio di Classe. Art. 69 Alienazioni, permute e locazioni 1. L'alienazione e la permuta di beni immobili e l'alienazione di beni mobili di valore inventariale pari o superiore a L. 50.000.000 sono effettuate mediante asta pubblica, alla quale ogni interessato puo' presentare la propria offerta, salvo casi eccezionali di particolare convenienza. La gara avviene mediante offerte in aumento sul prezzo base d'asta costituito dalla valutazione economica del bene che, nel caso di bene immobile, e' formulata dall'organo tecnico di cui all'art. 55, comma 3. 2. L'alienazione di beni mobili di valore inventariale inferiore a L. 50.000.000 e' effettuata a trattativa privata, mediante gara informale alla quale sono invitati a partecipare almeno tre offerenti. L'alienazione di materiale librario o informatico di valore inferiore a L. 10.000.000 puo' essere effettuata con libera vendita. 3. La permuta di beni mobili e' effettuata mediante licitazione privata ovvero mediante trattativa privata condotta secondo le forme di cui al comma 2, nei casi in cui cio' sia ritenuto conveniente. 4. La locazione di beni immobili e' effettuata mediante trattativa privata, nel rispetto dei criteri per la determinazione dei canoni fissati dalla legge. 5. Le procedure relative ai contratti per l'alienazione, la locazione e la permuta di beni immobili e per la alienazione e la permuta di beni mobili di valore inventariale pari o superiore a L. 50.000.000 sono precedute da adeguate forme di pubblicita' stabilite dal Dirigente. 6. Alla stipulazione dei contratti di alienazione e permuta devono seguire, entro quindici giorni, le conseguenti operazioni di scarico dai registri inventariali dei beni trasferiti. Art. 70 Contratti di editoria e stampa 1. I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche e lavori svolti nell'ambito dei fini istituzionali della Scuola sono stipulati con l'osservanza delle procedure previste nel presente capo. Tutte le pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione della Scuola. 2. Nel caso di stampa di volume, tre copie dello stesso devono essere destinate alla biblioteca della Scuola mentre cinque copie devono essere destinate all'autore. Art. 71 Contratti e convenzioni per la partecipazione a organismi associativi per lo svolgimento di attivita' istituzionali 1. Per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali o di attivita' di supporto o comunque collegate a esse di interesse comune, la Scuola puo' stipulare convenzioni con altre universita' e loro strutture e con altri enti pubblici o privati, anche al fine di costituire o aderire a centri interuniversitari e a consorzi. 2. Per le medesime finalita' la Scuola puo' inoltre stipulare contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita, in base alla legge o a valido patto sociale, la responsabilita' limitata della Scuola. 3. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi precedenti spetta al Direttore, previa deliberazione del Consiglio direttivo e sentito il parere del Consiglio di Classe o del Consiglio della struttura autonoma. 4. La deliberazione di cui al comma 3 deve esporre i motivi per i quali non si e' ritenuto di provvedere altrimenti e le ragioni che giustificano la scelta dei soci. 5. La Scuola e' rappresentata nelle assemblee consortili o sociali dal Direttore, o da suo delegato. Eventuali ulteriori rappresentanti sono designati dal Consiglio direttivo. 6. I rappresentanti della Scuola negli altri organi consortili o sociali esercitano i poteri a essi spettanti in conformita' alle direttive che il Direttore rivolge loro annualmente prima dell'approvazione del bilancio consortile o sociale e in ogni altra occasione in cui le circostanze, tempestivamente segnalate dagli interessati, lo richiedano. 7. Il Direttore, nonche' gli altri eventuali rappresentanti della Scuola, riferiscono al Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio consortile o sociale, e in ogni altra occasione in cui ne siano richiesti, sull'attivita' svolta e sui programmi del consorzio o dell'organismo associativo. 8. I bilanci degli organismi di cui al presente articolo sono resi pubblici a cura della Direzione della Scuola. CAPO VII STRUTTURE CON AUTONOMIA DI GESTIONE Art. 72 Ambito di applicazione 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente capo le strutture di cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo si fa riferimento alle norme previste dal presente regolamento. SEZIONE I - Biblioteca Art. 73 Consiglio di Biblioteca 1. Il Consiglio di Biblioteca: a) approva le linee programmatiche della gestione, le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attivita', comunicandole entro il 31 maggio alla Direzione della Scuola; b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 23 febbraio il conto consuntivo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni al Direttore per essere allegati rispettivamente al bilancio di previsione e al conto consuntivo della Scuola; c) approva, su proposta del Bibliotecario direttore, le forme di organizzazione del lavoro del personale nel rispetto delle normative vigenti. Art. 74 Bibliotecario direttore 1. Il Bibliotecario direttore predispone, ai fini di quanto previsto al precedente articolo, entro il 15 maggio di ogni anno il piano annuale delle attivita' e della gestione finanziaria per l'anno successivo nonche' le connesse richieste di finanziamento ivi incluse le richieste di assegnazioni ordinarie e quelle di personale tecnico- amministrativo. 2. Il Bibliotecario direttore presenta per l'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio di Biblioteca corredati da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti: a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attivita' in corso nella biblioteca; b) eventuali significative esigenze sopravvenute e variazioni in corso d'anno; c) conseguimento delle finalita' preventivate nell'ambito dell'attivita' istituzionale; d) risultati generali della gestione. 3. Il Bibliotecario direttore e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della Biblioteca. Egli provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della struttura stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capi; egli e' altresi' tenuto a ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. Per spese eccedenti in una sola volta lire 25 milioni e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Biblioteca. 4. Il Bibliotecario direttore e' responsabile della gestione del personale della struttura e adotta le conseguenti misure organizzative, con esclusione degli istituti normativi ed economici di carattere generale e dei provvedimenti la cui competenza e' attribuita agli organi di direzione della Scuola. 5. Il Bibliotecario direttore designa su funzionario, nominato con decreto direttoriale, in servizio presso la Scuola e appartenente al ruolo speciale delle biblioteche, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Art. 75 Funzionario amministrativo 1. Il funzionario amministrativo addetto alla Biblioteca: a) assume la responsabilita', in solido con il Bibliotecario direttore, degli atti amministrativo-contabili; b) coadiuva il Bibliotecario direttore nel predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Biblioteca coadiuvando il Bibliotecario direttore nella funzione di segretario verbalizzante. Art. 76 Norme generali sui contratti 1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in generale di competenza della biblioteca si provvede mediante contratti da stipularsi a cura del Bibliotecario direttore ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento. Art. 77 Spese in economia 1. Le spese in economia sono effettuate dal Bibliotecario direttore in conformita' alle norme contenute nel precedente art. 65. Art. 78 Riserva di attivita' negoziale 1. Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo o del Dirigente e dell'amministrazione centrale le spese e le procedure contrattuali relative agli appalti per lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei relativi impianti, delle forniture per il riscaldamento, di energia elettrica, di gas, di acqua e per la conduzione dei relativi impianti, nonche' per gli appalti dei servizi di pulizia. Art. 79 Forniture cumulative 1. Nel caso in cui la Scuola provveda ad acquisti e forniture cu- mulative di materiale di uso corrente, la Biblioteca puo' rifornirsi negli appositi magazzini. 2. In tali casi la Biblioteca provvede a emettere ordinativo di pagamento per l'importo corrispondente a favore della Scuola. Art. 80 Consegnatario dei beni 1. Il Bibliotecario direttore e' consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali della Biblioteca stessa. 2. Gli automezzi eventualmente assegnati anche per esigenze temporanee della biblioteca sono dati in consegna al Bibliotecario direttore, che risponde del loro uso. SEZIONE II - Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo Art. 81 Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo 1. Il Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo: a) approva le linee programmatiche della gestione, le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attivita', comunicandole entro il 31 maggio alla Direzione della Scuola; b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 23 febbraio il conto consuntivo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni al Direttore per essere allegati rispettivamente al bilancio di previsione e al conto consuntivo della Scuola; c) approva, su proposta del Direttore del Centro, le forme di organizzazione del lavoro del personale nel rispetto delle normative vigenti. Art. 82 Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo 1. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo predispone, ai fini di quanto previsto al precedente articolo, entro il 15 maggio di ogni anno il piano annuale delle attivita' e della gestione finanziaria per l'anno successivo nonche' le connesse richieste di finanziamento ivi incluse le richieste di assegnazioni ordinarie e quelle di personale tecnico-amministrativo. 2. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio del Centro per l'approvazione corredati da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti: a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attivita' in corso nel Centro; b) eventuali significative esigenze sopravvenute e variazioni in corso d'anno; c) conseguimento delle finalita' preventivate nell'ambito dell'attivita' istituzionale; d) risultati generali della gestione. 3. Il Direttore del Centro e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso. Egli provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della struttura stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capi; e' altresi' tenuto a ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. Per spese eccedenti in una sola volta L. 25.000.000 e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo. 4. Il responsabile tecnico di cui all'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto e' responsabile della gestione del personale della struttura e adotta le conseguenti misure organizzative, con esclusione degli istituti normativi ed economici di carattere generale e dei provvedimenti la cui competenza e' attribuita agli organi di direzione della Scuola. Art. 83 Funzionario amministrativo 1. Il funzionario amministrativo addetto al Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo: a) assume la responsabilita', in solido con il Direttore del Centro, degli atti amministrativo-contabili; B) coadiuva il Direttore del Centro nel predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) partecipa alle riunioni del Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo con funzione di segretario verbalizzante. Art. 84 Norme generali sui contratti 1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genera di competenza del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo si provvede mediante contratti da stipularsi dal Direttore del Centro ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento. Art. 85 Spese in economia 1. Le spese in economia sono effettuate dal Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo in conformita' alle norme contenute nel precedente art. 65. Art. 86 Riserva di attivita' negoziale 1. Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo o del Dirigente e dell'amministrazione centrale le spese e le procedure contrattuali relative agli appalti per lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei relativi impianti, delle forniture per il riscaldamento, di energia elettrica, di gas, di acqua e per la conduzione dei relativi impianti, nonche' per gli appalti dei servizi di pulizia. Art. 87 Forniture cumulative 1. Nel caso in cui la Scuola provveda ad acquisti e forniture cu- mulative di materiale di uso corrente, il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo puo' rifornirsi negli appositi magazzini. 2. In tali casi il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo provvede a emettere ordinativo di pagamento per l'importo corrispondente a favore della Scuola. Art. 88 Consegnatario dei beni 1. Il Direttore del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo e' consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali del Centro stesso, a eccezione della diretta responsabilita' del personale tecnico per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al Centro ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Gli automezzi eventualmente assegnati anche per esigenze temporanee del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo sono dati in consegna al Direttore del Centro, che risponde del loro uso. SEZIONE III - Centri di ricerca e laboratori Art. 89 Anticipazione di fondi ai centri e laboratori 1. Il Consiglio direttivo puo' deliberare l'anticipazione di fondi ai centri e laboratori di cui all'art. 22 dello Statuto nel limite massimo del quaranta per cento della somma complessiva stanziata e disponibile quale fondo di dotazione degli stessi, con possibilita' di reintegro durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 2. La gestione dei fondi su anticipazione puo' essere concessa dal Consiglio direttivo su espressa richiesta del Direttore del centro o laboratorio da effettuarsi entro e non oltre il 30 novembre antecedente l'inizio dell'esercizio. 3. La somma anticipata viene resa disponibile dall'amministrazione della Scuola, comunicata al Direttore del centro o laboratorio e accreditata su un sottoconto aperto presso la banca cassiere, intestato al centro o laboratorio medesimo. 4. Il nominativo e la firma autografa del Direttore del centro o laboratorio, nonche' del docente delegato, nell'ipotesi di cui al successivo art. 91, comma 3, autenticata dal Direttore, sono comunicati alla banca cassiere. Art. 90 Gestione fondi su anticipazione 1. Il Direttore del centro o laboratorio, sotto la propria responsabilita', dispone direttamente, mediante apposito ordine, il pagamento in favore dei crediti, sul conto del centro o laboratorio, nell'osservanza delle norme del presente regolamento; egli e' altresi' tenuto a ogni adempimento di legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali; l'ordine estinto, con allegata la relativa documentazione vistata dal Direttore e copia del buono di carico ove richiesto, dovra' essere conservato agli atti del centro o laboratorio. 2. L'istituto cassiere in via mensilmente al Direttore del centro o laboratorio gli ordinativi estinti con la relativa documentazione. 3. Il Direttore del centro o laboratorio rende conto trimestralmente delle spese effettuate inviando all'amministrazione l'elenco degli ordinativi estinti con la relativa documentazione e gli eventuali buoni inventariali di carico. 4. Lo stesso procedimento deve essere seguito per il reintegro e a chiusura d'esercizio. 5. Gli obiettivi ordinativi al termine dell'esercizio sono restituiti dalla banca all'istituto per il loro annullamento e per la loro successiva riemissione. 6. Di detti ordinativi viene data comunicazione dal Direttore del centro o laboratorio all'amministrazione unitamente al rendiconto annuale. 7. Qualora sia riscontrata irregolarita' nella spesa il Direttore amministrativo deve chiedere al Direttore del centro o laboratorio la regolarizzazione; ove impossibile o in caso di inottemperanza, deve darne immediata notizia al Consiglio direttivo per i conseguenti provvedimenti. 8. Alla fine dell'esercizio di sottoconto di cui al precedente art. 89 viene azzerato e le somme residue accreditate al conto generale della Scuola. Art. 91 Direttore di centro o laboratorio 1. Il Direttore del centro o laboratorio e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro o laboratorio stesso. 2. Il Direttore provvede all'ordinazione, mediante contratti nel rispetto delle disposizioni contenute nel precedente capo VI, di quanto occorre al funzionamento del centro o laboratorio e per tutte le necessita' connesse all'attivita' da chiunque svolta nel centro o laboratorio stesso, con le modalita' indicate negli articoli seguenti. 3. Il Direttore del centro o laboratorio designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento. Art. 92 Consegnatario dei beni 1. Il Direttore del centro o laboratorio e' consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali del centro o laboratorio stesso, a eccezione della diretta responsabilita' del personale tecnico per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al centro o laboratorio ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Gli automezzi eventualmente assegnati anche per esigenze temporanee del centro o laboratorio sono dati in consegna al Direttore del centro o laboratorio, che risponde del loro uso. Art. 93 Disponibilita' dei fondi 1. I centri e laboratori dispongono di: a) un fondo comprendente la dotazione ordinaria di funzionamento ed eventuali assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie e per la ricerca scientifica; b) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalita'; c) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attivita' di ricerca e consulenza; d) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio direttivo all'attivita' del centro o laboratorio. 2. I predetti fondi contabilizzati nel bilancio della Scuola sono gestiti dall'amministrazione in apposite partite contabili intestate a ciascun centro o laboratorio. 3. Le spese sui fondi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere pagate solo nei limiti degli importi delle riscossioni effettuate. 4. E' fatto in ogni caso divieto ai centri e ai laboratori di ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione centrale e con le modalita' di cui alla presente sezione. Art. 94 Spese dei centri e dei laboratori 1. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascun centro o laboratorio puo' essere posta a carico di disponibilita' diverse da quelle di cui all'articolo precedente. 2. Le spese per lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi. 3. Il Consiglio direttivo determina la quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento della Scuola. Art. 95 Impegni di spesa 1. Il Direttore puo' disporre direttamente impegni di spesa e procedere a ordinazioni fino al limite di L. 10.000.000. 2. Per il medesimo oggetto e' fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa. 3. E' fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni ai centri e ai laboratori. 4. Per impegni di spesa di importo pari o superiore a L. 10.000.000 la competenza e' del Consiglio direttivo. Art. 96 Forniture cumulative 1. Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi di procedere ad acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, i centri e laboratori sono tenuti a rifornirsi negli appositi magazzini ovvero presso i fornitori indicati dall'amministrazione, con le modalita' da essa stabilite. 2. In tali casi la spesa e' imputata sui fondi dei centri e laboratori interessati. Art. 97 Registro degli impegni e forniture 1. Ogni centro o laboratorio deve tenere apposito registro degli impegni di spese fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal Direttore amministrativo. 2. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro e' trasmesso all'Ufficio di ragioneria per il visto di controllo e per la determinazione dei residui passivi. 3. Ogni centro o laboratorio deve tenere altresi' apposito registro di cassa, fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal Direttore amministrativo e nel quale devono essere annotate cronologicamente le disponibilita' dei fondi e gli ordini di pagamento. 4. Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il Direttore del centro o laboratorio potra' emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non eccedenti L. 200.000 mensili. 5. Ciascun centro o laboratorio deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a favore del Direttore del centro o laboratorio sia le piccole spese effettuate. Art. 98 Documenti di spesa 1. Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'articolo precedente in corrispondenza dei rispettivi impegni. 2. Le fatture, note, conti ecc. sono vistate dal Direttore del centro o laboratorio ai fini anche dell'attestazione della regolarita' della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarita' dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento. 3. A ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili deve essere allegato il buono di carico dell'inventario, firmato dal Direttore del centro o laboratorio; puo' prescindersi dalla contestualita' della predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico. 4. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono L. 50.000, il Direttore del centro o laboratorio e' esentato, sotto la sua personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione. 5. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente L. 50.000. 6. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potra' essere costituita da apposita dichiarazione del Direttore. Art. 99 Avanzi di gestione 1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilita' dei fondi dei centri e laboratori costituiscono economie di gestione. 2. Le somme predette potranno essere riassegnate ai centri e laboratori nell'esercizio successivo con deliberazione del Consiglio direttivo, ove cio' sia necessario in relazione agli effettivi bisogni. Art. 100 Spese in economia 1. Le spese in economia sono effettuate dal Direttore del centro o laboratorio in conformita' alle norme contenute nel precedente art. 65. CAPO VIII PROCEDURE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE Art. 101 Compiti del collegio dei revisori 1. In attuazione dell'art. 51 dello Statuto, il collegio dei revisori: a) provvede al riscontro della regolarita' contabile della Scuola; b) esprime parere obbligatorio sulle materie di bilancio e in particolare sull'attendibilita' delle previsioni di entrata nel bilancio preventivo della Scuola, sull'assestamento del bilancio, sulla corrispondenza delle risultanze del conto consuntivo con le scritture finanziarie e patrimoniali; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture finanziarie e patrimoniali; e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; f) presenta al Consiglio direttivo una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso; g) esercita, inoltre, tutte le competenze a esso attribuite dalla normativa vigente. 2. Il collegio e' costituito con la presenza del Presidente e dei membri effettivi salvo che intervengano alle sedute, in caso di assenza o impedimento, i rispettivi membri supplenti. Il collegio delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. 3. I membri del collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. 4. L'amministrazione assicura le risorse necessarie al funzionamento del collegio. Art. 102 Verifica dell'attivita' 1. Il nucleo di valutazione interna e' istituito, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, per la verifica, mediante analisi compar- ative dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa della Scuola. Esso esegue altresi' rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa e contabile. 2. Il nucleo di valutazione interna e' costituito con decreto del Direttore ed e' composto dal presidente e da un numero di membri non inferiore a due, anche esterni alla Scuola, designati dal Consiglio direttivo tra esperti in materia di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria e contabilita' pubblica e di diritto amministrativo. Per la verifica della produttivita' della ricerca e della didattica, esso e' integrato da due docenti universitari anche stranieri. 3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Direttore, cui riferisce annualmente; puo' proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo della Scuola, i parametri di riferimento del controllo; ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici e centri di spesa e ai responsabili delle strutture didattiche. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione della Scuola e dei centri di spesa relativi all'esercizio trascorso. Il nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale nella quale e' riepilogato l'esito dei controlli effettuati. Tale relazione e' allegata al conto consuntivo, ed e' comunicata al Ministero dell'universita', al Consiglio universitario nazionale, alla Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, per i fini di cui all'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al Comitato provinciale della pubblica amministrazione 5. Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse in sede di formazione del bilancio annuale della Scuola devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo. 6. Delle suddette verifiche si deve altresi' tener conto ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 41 e 43 dello Statuto e all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 7. Il nucleo di valutazione interna dura in carica tre anni. 8. L'amministrazione assicura le risorse necessarie al funzionamento del nucleo. Art. 103 Obbligo di denuncia 1. Salvo ogni altro obbligo previsto dalla legge, i dirigenti degli uffici dell'amministrazione centrale, i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonche' i funzionari amministrativi per la parte di loro competenza, ove nell'esercizio delle rispettive funzioni vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilita' amministrative e contabili, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Direttore e al Direttore amministrativo per l'esercizio delle azioni previste dalla legge. A tali fini, inoltre, la competenza e' del Direttore se il fatto sia imputabile il Direttore amministrativo, del Consiglio direttivo se il fatto sia imputabile al Direttore o ai responsabili della gestione delle strutture autonome. 2. Qualora dalle verifiche del nucleo di valutazione interna o del collegio dei revisori ovvero al momento della presentazione del conto consuntivo si evidenzi uno scoperto di cassa ovvero uno squilibrio tra assegnazioni o entrate e spese nella gestione di un centro autonomo di spesa, il Direttore procede alla diffida nei confronti del responsabile del centro stesso, affinche' vengano adottati, entro i successivi tre mesi, gli opportuni provvedimenti per sovvenire a tale situazione, in mancanza dei quali di Direttore provvede a effettuare apposita comunicazione al Consiglio direttivo e al Consiglio del centro interessato per i provvedimenti conseguenti. CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 104 Sede legale 1. La sede legale della Scuola e' fissata in Piazza dei Cavalieri 7, Pisa. Art. 105 Limiti di valore 1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi al netto delle imposte e, fatti salvi quelli fissati da disposizioni comunitarie e da disposizioni contenute nelle leggi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono essere aggiornati con delibere del Consiglio direttivo. Art. 106 Compensi 1. Il Consiglio direttivo determina la misura degli eventuali compensi per le attivita' svolte negli organi di governo e negli organismi di gestione, di controllo e consultivi della Scuola. Art. 107 Incarichi di missione 1. Per le attivita' fuori sede, connesse con lo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche o con l'assolvimento dei doveri di servizio, sono ammessi il rimborso delle spese per ogni mezzo di trasporto, vitto, alloggio e delle altre spese necessarie effettivamente sostenute e idoneamente documentate nonche' l'eventuale erogazione della specifica indennita', sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo. Art. 108 Attivita' culturali, ricreative e sociali 1. La Scuola, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali in favore del personale attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse, nei limiti fissati dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Nell'ambito dei provvedimenti per l'adeguamento dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro alle vigenti disposizioni di legge puo' essere disposta, con delibera del Consiglio direttivo, sentite le organizzazioni sindacali, l'assegnazione a favore del personale assoggettato alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa della Scuola. Nel periodo di chiusura della stessa il Consiglio direttivo puo' deliberare l'assegnazione di equivalente indennita', secondo le modalita' e le condizioni stabilite nella delibera stessa. Art. 109 Spese di rappresentanza e spese per convegni 1. Le spese di rappresentanza devono essere fondate sulla concreta e obiettiva esigenza della Scuola, in rapporto alle proprie finalita' istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a essa estranei e corrispondere all'intento di richiamare sull'attivita' della Scuola l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati. 2. Nelle attivita' di rappresentanza il Direttore puo' farsi accompagnare o sostituire da propri delegati. 3. In occasione di convegni, congressi e manifestazioni similari organizzati dalla Scuola, e' consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, anche in forma forfettaria, degli ospiti invitati, nonche' il pagamento per conferenze, seminari, interventi e attivita' similari tenuti dagli stessi, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. 4. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Direttore, sotto la sua personale responsabilita'; i relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono portati periodicamente a conoscenza del Consiglio direttivo. Art. 110 Rappresentanza e difesa in giudizio 1. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e sempreche' non si tratti di controversie con lo Stato, la Scuola e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. 2. Per particolari questioni, comunque attinenti alla propria autonomia gestionale, la Scuola, sulla base di una apposita e motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio direttivo, puo' conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro. Art. 111 Procedimenti amministrativi 1. Ai procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento si applica, fatta salva ogni eventuale diversa prescrizione stabilita nelle disposizioni precedenti, la disciplina dei termini per la conclusione dei procedimenti medesimi contenuta nel regolamento della Scuola adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il nucleo di valutazione interna compie annualmente rilevazioni sul rispetto dei termini di cui al comma 1; l'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste dagli artt. 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 112 Disposizioni di rinvio 1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore e/o del Direttore amministrativo sono adottati schemi e tabelle per la redazione dei documenti amministrativo-contabili previsti dal presente regolamento. Con i medesimi provvedimenti possono essere emanate disposizioni attuative, integrative o esplicative del regolamento medesimo. 2. Per la redazione del bilancio preventivo e l'individuazione delle relative voci si fa riferimento al piano dei conti del bilancio preventivo 1996; eventuali variazioni sono determinate con provvedimento del Direttore e del Direttore amministrativo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono portati a conoscenza del Consiglio direttivo. Art. 113 Disposizioni transitorie 1. Per i centri di spesa di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto e' possibile la condivisione delle prestazioni rese dal funzionario amministrativo da parte delle due strutture. 2. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento di entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Direttore procede, sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio direttivo, alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione interna. Dalla stessa data cessano i componenti eventualmente nominati in via provvisoria. 4. Le procedure amministrativo-contabili relative alla gestione in corso e a quelle degli esercizi precedenti non concluse al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a compimento dagli uffici dell'amministrazione centrale. 5. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricognizione degli inventari e al rinnovo degli stessi, e alla presa in consegna da parte dei responsabili delle strutture autonome dei beni di pertinenza delle strutture stesse. Art. 114 Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'art. 7, commi da 7 a 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed e' pubblicato all'Albo della Scuola. Esso entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a eccezione degli articoli relativi alla redazione dei bilanci preventivi della Scuola e delle strutture autonome che entrano in vigore alla data di pubblicazione del regolamento medesimo. Eventuali modifiche possono essere apportate al regolamento con la stessa procedura prevista per la sua approvazione. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, e tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili. Pisa, 14 ottobre 1996 Il direttore